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07/05/2020 - Le nuove capacità assunzionali

tratto da self-entilocali.it
Emilia-Romagna, del. n. 32 – Le nuove capacità assunzionali
Pubblicato il 6 maggio 2020

Un sindaco ha posto una serie di quesiti in merito alle assunzioni a tempo indeterminato per i “piccoli comuni”, al fine di poter coprire i posti vacanti dell’ente avente meno di 1.000 abitanti.
I magistrati contabili dell’Emilia Romagna con la deliberazione 32/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 maggio 2020, hanno precisato, richiamando la normativa finalmente vigente dell’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, grazie alla recente adozione del DPCM  attuativo del 17 marzo 2020, quanto segue:
  • in materia di assunzioni a tempo determinato si deve far riferimento a quanto previsto dall’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, che ha introdotto un nuovo modello di gestione delle assunzioni, non ponendo più un limite di spesa economico sostenuto nell’anno 2008, pertanto a carattere rigido, come era disposto dall’art. 1, commi 557 quater e 562 della legge 296/2006, ma bensì si dovrà far riferimento ad una diversa modalità di governo della spesa corrente per il personale, ovvero la capacità assunzionale degli enti sarà definita sulla base di un valore soglia, definito come percentuale, differenziato per fascia demografica, sulla base di un parametro finanziario di flusso, a carattere variabile, quale la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall’ente, calcolate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE);
  • Il parametro finanziario flessibile, in quanto a carattere variabile, responsabilizza gli enti alla riscossione delle entrate locali, il cui gettito medio nel triennio potrà consentire se in aumento nuovi e ulteriori spazi assunzionali, oltre ad un’accurata definizione del FCDE;
  • Dal computo della spesa personale rimangono esclusi, ai fini dell’applicazione del nuovo regime normativo, gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali e l’IRAP tra le spese da prendere in considerazione per il suddetto computo;
  • In caso di sostituzione di personale uscente per mobilità, l’Ente potrà valutare la sussistenza dello spazio assunzionale alla luce dei nuovi criteri introdotti dal d.l. 34/2019 resi attuativi grazia all’adozione dell’apposito DPCM 17 marzo 2020.
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