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06/05/2020 - Sostituzione da parte di un Ente Locale di un Revisore dei conti assente per malattia: diramato un Parere della Finanza locale

tratto da entilocali-online.it
Sostituzione da parte di un Ente Locale di un Revisore dei conti assente per malattia: diramato un Parere della Finanza locale
05Mag, 2020 by Redazione
 
La Finanza Locale ha pubblicato in data 22 aprile 2020, sul proprio portale, nella sezione pareri, il Parere “Assenza per malattia del revisore – sostituzione” sostenendo che in caso di assenza del revisore dei conti per prolungato periodo occorre che l’Ente Locale proceda alla nomina di un altro soggetto in quanto non è prevista la figura del revisore supplente.
Un Comune siciliano chiedeva quali alternative avesse a fronte dell’assenza per malattia prolungata del proprio revisore dei conti.
Le soluzioni prospettate dall’Ente non sono contemplate nel Tuel e, di conseguenza, non essendo prevista nella norma la figura del revisore supplente, non è stato ritenuto possibile l’utilizzo temporaneo del revisore di un altro Comune o di uno dei revisori estratti come riserva dall’Elenco regionale.
Al contrario, l’art. 235, comma 3, lett. c), del Tuel prevede che il revisore cessi dall’incarico per “impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l’incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell’Ente”. Risulta evidente la volontà del Legislatore di garantire la continuità dell’esercizio della funzione, poste le importanti funzioni attribuite allo stesso. Nell’art. 235, al comma 1, si fa infatti espresso riferimento all’istituto della proroga degli Organi amministrativi alla scadenza dell’incarico, e il comma 3, dello stesso articolo, alla lett. b), prevede che il revisore debba comunicare con un preavviso di almeno 45 giorni le dimissioni volontarie.
In tale prospettiva viene ritenuto che occorre interpretare l’ipotesi di cessazione dall’incarico, prevista dal richiamato comma 3, lett. c), dell’art. 235. In particolare, il rinvio alla fonte regolamentare ai fini della definizione del periodo temporale al quale ancorare il concetto di “impossibilità” non può non tener conto dell’evoluzione normativa relativa all’ampliamento delle funzioni attribuite all’Organo di revisione e alla connessa importanza acquisita dal revisore nell’ambito della gestione dell’Ente Locale, ma, in ogni caso, anche le esigenze di continuità dell’esercizio della funzione di revisore.
Il Parere conclude che, in base ad un’interpretazione sistematica del quadro normativo vigente, risulta percorribile solo l’ipotesi di applicazione della cessazione dall’incarico prevista dall’art. 235, comma 3, lett. c), per scongiurare ogni possibile danno o pregiudizio a carico dell’Ente Locale.
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