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06/05/2020 - Pagamento somme per maggiori spese luce e gas

tratto da self-entilocali.it
Valle d’Aosta del. n. 4 – Pagamento somme per maggiori spese luce e gas
Pubblicato il 5 maggio 2020

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di autorizzare il funzionario del servizio tecnico alla liquidazione di fatture di utenze di energia elettrica e riscaldamento, relative ai consumi dell’anno 2019, che non è stato possibile impegnare nel corso del medesimo esercizio 2019, qualora le maggiori spese, non prevedibili in corso di esercizio, fossero legate ad un maggior costo dell’energia elettrica, come chiarito del fornitore del servizio.
I magistrati contabili della Valle d’Aosta, con la deliberazione n. 4/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 Aprile 2020, hanno ritenuto che non è possibile allocare le maggiori somme maturate nel corso dell’esercizio finanziario di competenza su impegni di spesa relativi a programmi di bilancio di anni successivi.
Nel caso in esame, secondo la magistratura contabile, la richiesta riguarderebbe la possibilità di autorizzare il funzionario del servizio tecnico alla liquidazione di fatture di utenze di energia elettrica e riscaldamento per consumi maturati nell’anno 2019, imputandole all’esercizio 2020 e al bilancio triennale 2019-2021, ovvero se sia possibile autorizzare il funzionario al pagamento delle maggiori somme, non avendo avuto esito le procedure previste dal TUEL.
I magistrati contabili, nella deliberazione in commento, hanno ritenuto che si debba tenere presente la disciplina contenuta nel d.lgs. 267/200, TUEL, per la regolamentazione delle fasi della suddetta spesa,  ovvero  che l’impegno di spesa è necessariamente presunto e che pertanto verrà determinato dall’amministrazione tramite stima, da effettuarsi secondo le regole di gestione contabile e di buona amministrazione.
Qualora nel corso dell’esercizio emergessero maggiori somme rispetto a quelle impegnate, la presente Sezione ha ricordato che l’ordinamento prevede appositi strumenti di copertura,  in particolare quanto previsto dalla lettera E dell’art. 194  del d.lgs. 267/2000, per l’acquisizione di beni e servizi avvenuta in violazione degli obblighi  di cui ai commi 1,2,3 dell’art. 191 del TUEL, nei limiti di utilità ed arricchimento per l’ente e nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
La magistratura contabile ha inoltre precisato che non è possibile ricorrere a forme di copertura diverse da quelle stabilite dalla legge, infatti se così non fosse verrebbe violato il principio secondo cui gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste il previo impegno contabile.
Infine, la Corte dei Conti ha ricordato che gli enti locali devono adottare un bilancio di previsione finanziario triennale e  che tale bilancio ha carattere autorizzatorio, ai sensi degli artt. 151 e 164 del TUEL; inoltre, per quanto riguarda il bilancio annuale, la magistratura contabile ha ricordato che  gli impegni e i pagamenti possono trovare attuazione esclusivamente nella misura autorizzata dai singoli stanziamenti di spesa per l’annualità di riferimento.
Pertanto, secondo i magistrati contabili, nella deliberazione in commento, al di fuori degli strumenti di copertura previsti dal TUEL non è possibile allocare le maggiori somme maturate nel corso dell’esercizio finanziario di competenza su impegni di spesa relativi a programmi di bilancio di anni successivi.
     
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