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06/05/2020 - Commissioni di concorso: casi di incompatibilità

tratto da entilocali-online.it
Commissioni di concorso: casi di incompatibilità
05Mag, 2020 by 
 
Nella Sentenza n. 796 del 31 gennaio 2020 del Consiglio di Stato, i Giudici si esprimono in merito alla nomina delle Commissioni giudicatrici. In particolare, i Giudici affermano che il Principio di imparzialità per la partecipazione alle Commissioni di concorso dei titolari di cariche politiche/sindacali non è ancorato alla mera posizione/qualifica soggettiva degli stessi, ma alla possibilità, garantita dalla carica posseduta, di influire, nell’esercizio dei poteri/prerogative a quella connessi, sulla attività dell’Ente che indice la selezione.
Peraltro, i Giudici precisano che la mera circostanza che una Commissione non rispetti la presenza al suo interno di almeno un terzo di donne, non esplica effetti vizianti delle operazioni concorsuali, salvo non denoti una condotta discriminatoria in danno dei concorrenti di sesso femminile. La normativa sulle pari opportunità è preordinata a garantire nel senso più ampio la possibilità di occupazione femminile, sicché la sua violazione non può venir contestata altro che dalle possibili beneficiarie della stessa. In assenza di una espressa disposizione normativa che preveda il contrario, la violazione della normativa di Settore non esplica per sé effetti invalidanti sulle operazioni concorsuali ed è rilevante soltanto in presenza di una condotta discriminatoria del Collegio in danno dei ricorrenti di sesso femminile. Tuttavia, i Giudici pongono in evidenza l’art. 51, comma 1 del Cpc., che prevede per il membro della Commissione di concorso l’obbligo di astensione:
  • se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
  • se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
  • se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
  • se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
  • se è Tutore, Curatore, Amministratore di sostegno, Procuratore, Agente o datore di lavoro di una delle parti;
  • se inoltre è Amministratore o Gerente di un Ente, di un’Associazione anche non riconosciuta, di un Comitato, di una Società o Stabilimento che ha interesse nella causa.
Poi, il comma 2 prevede che in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza il Commissario può richiedere di astenersi.
Dunque, nelle procedure concorsuali i componenti delle Commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo se sussiste una delle condizioni tassativamente indicate dall’art. 51 del Cpc., senza che le cause di incompatibilità previste dalla stessa disposizione possano essere oggetto di estensione analogica. L’appartenenza allo stesso ufficio del candidato e il legame di subordinazione o di collaborazione tra i componenti della Commissione e il candidato non rientrano nelle ipotesi di astensione di cui all’art. 51 del Cpc.
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