16/07/2020 - Per i dirigenti non vale il divieto di recesso
tratto da lapostadelsindaco.it
Per i dirigenti non vale il divieto di recesso
La Rivista del Sindaco 16/07/2020
Fino al 17 agosto, per i dirigenti non può essere applicato il divieto di licenziamento individuale per motivo oggettivo e giustificato. L’articolo 2118 del Codice Civile si occupa della normativa a disciplina del recesso di rapporto di lavoro con un dirigente, disponendo che il licenziamento di questo debba essere motivato. A tale categoria di lavoratori subordinati, la contrattazione collettiva impone la motivazione in caso di licenziamento, senza fornire definizioni; sarà poi il giudice a dover stabilire se infliggere una penale al dirigente licenziato (in caso di pervenuta “non giustificatezza”), come conseguenza della trasgressione all’obbligo della motivazione contrattuale stabilita. Si tratta quindi di un rimedio non sempre applicabile, data la natura pecuniaria contrattuale e non legislativa.
Alla luce di tutto ciò, l’articolo 46, Dl 18/2020 (convertito dalla legge 27/2020 e modificato dal Dl 34/2020) ha un’interpretazione chiara ed esente da fraintendimenti. Tale articolo ha introdotto la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo intraprese in seguito al 23 febbraio 2020 ed il divieto di intraprendere procedura di licenziamento collettivo e di ricorso per licenziamenti individuali per motivo oggettivo e giustificato, ovvero determinati da “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, come da articolo 3, Dl 604/1996. Già con la sentenza 121/1972 della Corte Costituzionale (sottoscritta dall'articolo 10 della legge del 1996), si era stabilito che “la categoria dei dirigenti prestante peculiari caratteristiche che sono oggetti di disciplina particolare”. Tale peculiarità portano la categoria ad essere esclusa dal divieto di licenziamento dei dirigenti durante il periodo emergenziale.
È nella natura della carica di dirigente quella di collaborare per raggiungere l’obiettivo strategico a cui mira l’impresa, sfruttando i mezzi messi a disposizione dell’imprenditore e coordinando le forze a lui sottoposte. Storicamente, all’interno dell’organizzazione aziendale, il dirigente ha quindi coperto una posizione peculiare, con una disciplina diversa almeno in parte da quella degli altri lavoratori. Per questo non deve sorprendere l’esclusione di questa categoria dal divieto di licenziamento durante il periodo emergenziale, poiché risulta del tutto coerente con la differente posizione organizzativa ricoperta, che porta a differenze anche di natura contrattuale e legislativa.
Articolo di Luigi Franco