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17/07/2020 - Attuazione della trasparenza amministrativa: indicazioni in merito alla indicizzazione delle pagine della sezione “Amministrazione trasparente”

tratto da giurdanella.it
Attuazione della trasparenza amministrativa: indicazioni in merito alla indicizzazione delle pagine della sezione “Amministrazione trasparente”
 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione è recentemente intervenuta per ammonire alcune amministrazioni, colpevoli di aver adottato misure informatiche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare le pagine della sezione “Amministrazione trasparente”, violando il principio di trasparenza, fondamento del diritto amministrativo e garanzia della pubblicità documenti della P.A.
Per questo motivo, con comunicato del Presidente Merloni dell’1 Luglio 2020, Anac, con una presa di posizione senza precedenti, ha richiesto agli organismi indipendenti di valutazione (OIV), soggetti deputati al controllo sull’effettiva pubblicazione dei dati, una «attestazione generale riguardo all’assenza di filtri e/o di altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” o “società trasparente”».
Ma facciamo un passo indietro.
Anac, in realtà, aveva già affrontato la questione proprio qualche mese fa, con l’emanazione della delibera n. 213/2020, indicando i criteri relativi al formato dei dati.
Allo scopo di verificare l’effettiva pubblicazione e accessibilità dei dati previsti dalla normativa vigente, il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 4 marzo 2020, aveva individuato specifiche categorie di dati di cui gli OIV, o gli organismi con funzioni analoghe nelle amministrazioni e negli enti di diritti privato che non abbiano un OIV, sono tenuti ad attestare la pubblicazione al 31 marzo 2020; inoltre l’attestazione va pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” entro il 30 aprile 2020 (questi termini sono però stati prorogati, a causa dell’emergenza Covid, rispettivamente al 30 giugno per l’attestazione e al 31 luglio per la sua pubblicazione).
Per attuare al meglio tale funzione, Anac ha stabilito che il documento dovrà altresì contenere un’attestazione riguardo all’assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente”, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente, trattandosi di adempimento, previsto dagli articoli 7 e 9 del d.lgs. 33/2013, strettamente connesso alla realizzazione della piena trasparenza amministrativa e alla effettiva disponibilità e riutilizzabilità dei dati pubblicati.
Secondo il testo della delibera, i soggetti tenuti all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2020 sono gli organismi o soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all’OIV delle società e degli enti indicati all’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 ovvero:
  1.  enti pubblici economici;
  2.  società in controllo pubblico, con l’esclusione di quelle quotate;
  3.  associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
Ma le indicazioni più rilevanti, riguardo alla accessibilità dei dati, le ritroviamo nell’allegato 5 alla delibera.
Infatti, secondo tale previsione, denominata “Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati”, le caratteristiche essenziali per far sì che i dati siano a prova di controllo sulla trasparenza sono:
  1. la completezza“L’Autorità, ai fini della propria attività di vigilanza e di controllo, ritiene che un dato sia da ritenersi pubblicato in modo completo se la pubblicazione è esatta, accurata e riferita a tutti gli uffici, ivi compresi le eventuali strutture interne (es. corpi e istituti) e gli uffici periferici”.
  2. l’aggiornamento“Le pubbliche amministrazioni sono dunque tenute a controllare l’attualità e l’esattezza delle informazioni pubblicate e a modificarle, ove sia necessario, anche nei casi in cui l’interessato ne richieda l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione ai sensi dell’art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679”.
  3. il formato aperto dei dati: “L’ 1, co. 1, lett. l-bis) del d.lgs. n. 82/2005 definisce il formato aperto come un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi”. Precisamente, per “formato aperto” si intende il formato PDF o il formato ODF, in modo da garantire a tutti gli interessati la facile lettura dei file.
Le regole quindi ci sono già, eppure l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha dovuto necessariamente alzare la voce per farle rispettare, chiedendo addirittura il soccorso delle OIV e degli organismi equivalenti.
Adesso spetta solo alle amministrazioni e agli altri enti interessati, che non possono più far finta di non sentire, adattarsi e garantire (finalmente) questo diritto fondamentale ai cittadini.
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