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14/07/2020 - La cartella non allunga la prescrizione 

tratto da Il Sole 24 Ore - 13 Luglio 2020
La cartella non allunga la prescrizione 
di Giacomo Alberto Bermone, Guido Chiametti
Il Sole 24 Ore - 13 Luglio 2020
 
La Ctr Lazio 1471/3/2020 del 5 giugno scorso (presidente e relatore Block), in linea con l' indirizzo sancito dalla sentenza 23397/2016 delle Sezioni unite della Corte suprema e con la sentenza 30362/2018 di Cassazione, ribadisce che il termine prescrizionale per i tributi erariali e non erariali é comunque di cinque anni e la notifica della cartella esattoriale non ha la funzione di trasformare tale termine in quello più lungo decennale, come invece avviene a seguito della pronuncia della sentenza conseguente a contenzioso. In primo grado la Ctp di Roma accoglieva il ricorso della contribuente contro un' intimazione di pagamento per oltre 40mila euro, conseguente alla notifica di 10 cartelle esattoriali notificate tra il 2001 e il 2009.
Veniva contestata, tra le altre cose, l' inesistenza e/o nullità della relata di notifica e dell' avviso di intimazione, l' illegittimità di tale avviso per omessa notifica delle cartelle, la mancata allegazione di queste ultime con difetto di motivazione e la prescrizione dei debiti tributari. Il giudice dichiarava fondato il ricorso disponendo che l' Agenzia «non costituendosi aveva omesso di fornire qualsiasi elemento a sostegno della legittimità della pretesa» e, pertanto, veniva condannata anche alle spese. Nel respingere l' appello dell' ufficio, la Ctr Lazio ha ampliato l' area di applicazione della prescrizione quinquennale (cosiddetta breve) riferita ai crediti tributari imputati al contribuente e iscritti a ruolo presso l' ente della riscossione. La fattispecie decisa può essere inquadrata nell' ambito delle prestazioni periodiche.
La novità è rappresentata dall' estensione dell' ambito applicativo della prescrizione breve alla notifica di atti relativi a tributi erariali. Pertanto, i tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell' ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2948, Codice civile). La prescrizione quinquennale è giustificata da un ragionevole principio di equità, secondo cui il debitore viene sottratto all' obbligo di corrispondere quanto dovrebbe per prestazioni già scadute, tutte le volte che queste non siano tempestivamente richieste dal debitore. Per i giudici romani l' ambito applicativo della prescrizione è già stato ampliato dalla Cassazione.
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