08/07/2020 - Società di progetto
tratto da risponde.leggiditalia.it
Società di progetto
E' stata costituita una società di progetto per affidamento in concessione di un servizio sociosanitario per 20 anni. Si chiede se la società di progetto che gestisce in via diretta il servizio possa dopo tre anni acquisire direttamente i requisiti relativi ad un triennio di gestione dei servizi analoghi che sono stati prestati con avvalimento in gara da società ausiliaria e risolvere il contratto di avvalimento in via consensuale stante che la società ausiliaria è in fase di liquidazione.
a cura di Maria Grazia Vivarelli
L'art. 89, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 al co. 8 espressamente stabilisce che "8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati".
Il Cons. Stato Sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1330 ha affermato che "L'azienda dell'ausiliaria, intesa come complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, ben può essere messa a disposizione dell'impresa avvalente nei limiti in cui ciò è necessario e sufficiente a garantire il rispetto degli obblighi assunti con il contratto di avvalimento, fermo restando che esecutrice dell'appalto (alla quale viene difatti rilasciato il certificato di esecuzione) è soltanto l'impresa avvalente che rimane la controparte contrattuale della stazione appaltante e non già l'ausiliaria, la quale si limita a mettere a disposizione le risorse e i mezzi che sostanziano i requisiti di cui l'ausiliata è carente per l'esecuzione del contratto ed è perciò anch'essa solidalmente responsabile nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice"; analogamente, il Cons. Stato Sez. V, 16 gennaio 2020, n. 389 ha stabilito che "L'art. 89, comma 8, del codice dei contratti, nel prevedere che in caso di avvalimento l'appalto «è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati», afferma la regola secondo cui l'unico responsabile dal punto di vista giuridico dell'esecuzione del contratto è il concorrente aggiudicatario e che le prestazioni in concreto svolte dall'ausiliaria sono comunque riconducibili all'organizzazione da esso predisposta per l'adempimento degli obblighi assunti nei confronti della stazione appaltante".
Pertanto, dopo un triennio di gestione la società di progetto consegue i requisiti professionali autonomamente e può quindi risolvere in via consensuale il rapporto con la società ausiliaria.