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08/07/2020 - Occupazione abusiva di suolo pubblico

tratto da risponde.leggiditalia.it
Occupazione abusiva di suolo pubblico
Un comitato di cittadini presenta istanza di occupazione suolo pubblico per raccolta firme. L'ufficio chiede la riformulazione dell'istanza in quanto mancano generalità complete del richiedente e mq. occupati. Il comitato decide ugualmente di fare raccolta firme in piedi senza banchetto nello stesso giorno e luogo indicato nell'istanza. L'agente di turno non redige alcun verbale quantomeno per prendere le generalità. Si chiede se il comportamento del comitato fosse sanzionabile e in base a quale norma.
a cura di Simone Chiarelli
 
Il caso descritto sembra una classica occupazione abusiva di suolo pubblico in quanto, a prescindere dall'assenza di elementi di arredo (tavoli e sedie) numerosi elementi indiziari (istanza rigettata, stesso luogo, tempo ed attività) ed assembramento volto alla sosta dei soggetti attori ed avventori fanno propendere per una occupazione evidente.
In questo caso laddove si tratti di occupazione di parte della strada troverà applicazione la sanzione di cui all'art. 20D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (152) ad euro 695).
Laddove si tratti di area pubblica o privata con servitù di pubblico passaggio non soggetta alla disciplina del codice della strada troverà applicazione la sanzione per violazione del regolamento comunale in materia con relativa applicazione del canone dovuto e della sanzione dell'art. 7-bis, TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Ove siano decorsi oltre 90 giorni dal fatto questo determina la prescrizione di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689. Viceversa qualora non sia decorso il termine è possibile, per l'organo di vigilanza, anche su sollecito dell'ufficio, procedere al verbale di contestazione.
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