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07/07/2020 - Gazebo in legno – edilizia libera

tratto da passiamo.it
Gazebo in legno – edilizia libera
da MICHELE PEZZULLO - 6 LUGLIO 2020
 
La Corte di Cassazione con sentenza n. 12851/2020 del 6.2.2020, pubblicata il 24 aprile 2020, ha stabilito che il gazebo in legno non è soggetto a collaudo statico ne alle norme antisismiche, potendo essere ricondotto, di fatto, nell’ambito della edilizia libera.
Sostiene, infatti, la Suprema Corte che l’articolo 67 del DPR 380/2001 prescrive l’obbligo del collaudo statico dell’intervento edilizio, finalizzato a scongiurare rischi per la pubblica incolumità, solo per le opere che rientrano tra quelle dell’articolo 53 dello stesso DPR, di seguito elencate:
  1. a)opere in conglomerato cementizio armato normale, sono quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;
  2. b)opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l’effetto statico voluto;
  3. c)opere a struttura metallicaquelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.
Si ricorda che le predette opere sono oggetto di collaudo da parte di un ingegnere o architetto, iscritti all’albo da almeno dieci anni, che ne dovranno accertare la staticità.
Si rileva, altresì, che per la violazione del citato articolo 67 dovrà essere inoltrata denunzia all’Autorità Giudiziaria e rapporto all’Ufficio tecnico della Regione che dovrà adottare provvedimento di sospensione dei lavori ai sensi del successivo articolo 70.
Per quanto innanzi, la Corte ha concluso ribadendo che la costruzione di un gazebo in legno non necessita del collaudo statico; essa rientra tra gli “interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità” e, pertanto, va riportata nell’ambito della edilizia libera.
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