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06/07/2020 - Corte dei Conti: assenze per malattia ingiustificabili

tratto da self-entilocali.it
Corte dei Conti: assenze per malattia ingiustificabili
Pubblicato il 3 luglio 2020

Non costituisce danno erariale la presentazione di certificati medici che seppur veritieri non sono idonei a giustificare l’assenza per malattia del dipendente pubblico che ne avrebbe dunque usufruito illegittimamente.
Questo quanto ribadito dalla Corte dei Conti, sez. giur. Toscana, con la sentenza n. 126 depositata il 4 giugno 2020.
Nel caso di specie, in seguito ad un esposto nel quale erano state segnalate numerose assenze da parte di una dipendente comunale, la Procura aveva svolto delle indagini tramite le quali sono state accertate numerose assenze nel periodo 2012-2016 dal servizio per malattia.
La dipendente comunale in questione si era avvalsa di certificazioni non idonee a supportare il congedo, fra cui ad esempio cure prestate ai figli o ai parenti della dipendente comunale e non direttamente alla stessa e a cure odontoiatriche prestate da specialista privato che non consentono di giustificare l’assenza per malattia oppure certificati medici per il semplice accompagnamento di parenti a visite di controllo medico.
La Corte dei Conti ha ritenuto che la presentazione all’Amministrazione di appartenenza di certificati medici veritieri, dunque non falsi, ma aventi irregolarità formali tali da renderle non idonee a giustificare le assenze per malattia del dipendente pubblico che ne avrebbe usufruito illegittimamente non configura un’ipotesi di danno erariale.
Oltre a ciò, la responsabilità per danno erariale sarebbe dell’Amministrazione laddove, in presenza di documentazione irregolare, anziché ritenere le assenze per malattia ingiustificate, dovrebbe procedere con una contestazione disciplinare ai sensi dell’art. 28 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali 6.7.1995 al posto di applicare il congedo per malattia.
La magistratura contabile ha ribadito inoltre quanto espresso dalla sentenza della Corte dei Conti, Sez. Riunite n. 12/2011, secondo cui un esposto anonimo di danno è idoneo a far avviare indagini da parte del Pubblico Ministero quando i fatti in esso contenuti sono sufficientemente specifici e concreti tali da consentire indagini mirate sull’oggetto della denuncia al solo fine di verificare il comportamento presunto illecito del segnalato.
Pertanto, la Corte dei Conti, nella sentenza in commento ha assolto la dipendente comunale in quanto la stessa ha addotto valide ragioni per giustificare le assenze per malattia oggetto del presente giudizio.
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