03/07/2020 - Decreto Semplificazioni: il contenuto della bozza - Contratti pubblici, edilizia, green economy e digitalizzazione della pubblica amministrazione sono i punti cardine
tratto da altalex.com
Decreto Semplificazioni: il contenuto della bozza - Contratti pubblici, edilizia, green economy e digitalizzazione della pubblica amministrazione sono i punti cardine
Di Laura Biarella - Avvocato
Pubblicato il 02/07/2020
Il provvedimento, di cui si conosce una bozza preliminare, è composto da 48 articoli, suddistinti in tre titoli:
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semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia;
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semplificazioni procedimentali e responsabilità;
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misure di semplificazione digitale e per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale.
Ecco un elenco di principali interventi divisi per materia.
Sommario
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Si prevede l’obbligo, in capo alle P.a., di implementare i propri sistemi tramite modalità idonee a consentire l’accesso da remoto ai propri dipendenti, così agevolando lo smart working.
Vengono previste delle procedure deputate all'incentivazione degli investimenti pubblici per la durata dell’emergenza, con riferimento all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e a quelli sopra soglia e di rilievo.
Per quelli sotto soglia è introdotta una norma transitoria, con efficacia circoscritta alle procedure avviate fino al 31 luglio 2021, che prevede solamente un paio di modalità di affidamento dei contratti pubblici, e cioè l’affidamento diretto o in amministrazione diretta per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro, nonché l’applicabilità della procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno cinque operatori per tutte le altre procedure, in ossequio a un criterio di rotazione degli inviti, con individuazione degli operatori in base ad indagini di mercato ovvero attraverso elenchi di operatori economici.
In merito ai contratti pubblici sopra soglia e di rilevanza nazionale, la novità normativa disciplina le procedure attuabili per i contratti superiori alle soglie comunitarie, ovvero a specifiche opere di rilevanza nazionale, prevedendo che le procedure si applichino qualora l’atto di avvio del procedimento amministrativo, la determina a contrarre o ulteriore atto equivalente, sia adottato entro la data del 31 luglio 2021.
Procedura semplificata per il rilascio delle garanzie pubbliche da parte di Sace a favore di progetti del green new deal, dando così seguito alla strategia ambientale sostenuta dalla Commissione Ue.
Tra le novità pure la semplificazione e l’acceleramento della procedura di Via, contemplata sul titolo relativo alle semplificazioni in materia ambientale. In dettaglio, la vigente disciplina prevede tempi di durata della procedura di Via molto estesi (pre-screening 8 mesi circa, valutazione Via 20 mesi circa, fase di consultazione 15 mesi, provvedimento unico ambientale 28 mesi), quindi, nella finalità di "conseguire la certezza dei tempi di chiusura del procedimento” si propone finanche la previsione dell’obbligo di presentazione sin dall’avvio del procedimento da parte del proponente del progetto di fattibilità o del progetto definitivo, al posto degli attuali elaborati progettuali.
Il d.l. in commento dovrebbe istituire il fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, al fine di evitare che la mancanza temporanea di risorse pubbliche possa rappresentare un ostacolo alla concretizzazione dell’opera. Beneficiari del fondo saranno le stazioni appaltanti e le somme saranno destinate a finanziare la prosecuzione delle opere necessarie alla realizzazione dell’opera. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ogni caso, risulterà surrogato in tutti i diritti del destinatario del versamento, nei confronti dei propri danti causa.
Alcuni ritocchi, grazie al provvedimento in commento, sarà apportato alla Legge n. 241 del 1990, in tema di disciplina del procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, al fine di rendere maggiormente operativi alcuni istituti, come anche talune finalità già insite nella legge, tenendo conto delle criticità emerse in fase applicativa, nonché a ridurre i tempi dei procedimenti. In particolare, si punta a sciogliere la questione degli “atti tardivi” e ad assicurare efficacia al principio del silenzio assenso, per evitare che l’attesa illimitata di un atto di dissenso espresso, pur se sopravvenuto più avanti dei termini prefissati, annienti ogni funzione acceleratoria.
Viene chiarito che nei casi già previsti dalla Legge 241, la scadenza dei termini fa venire meno il potere postumo di dissentire, fatto salvo il potere di annullamento d’ufficio (articolo 21-nonies) se ne ricorrano i presupposti e le condizioni, con conseguente espressa declaratoria di inefficacia dell’atto di dissenso che sia adottato a seguito della già avvenuta formazione del silenzio assenso.
Attraverso un Dpcm saranno definiti i criteri per il rilevamento dei tempi procedimentali, in modo da garantire la necessaria omogeneità. Viene inoltre previsto l’aggiornamento dei Dpcm sui termini di conclusione dei procedimenti, al fine di rivalutare tali termini in riduzione.
Il d.l. punta anche alla semplificazione e al rafforzamento dell’impiego esclusivo della pec e del domicilio digitale nei rapporti tra le imprese, i professionisti e la P.a.
Si interviene sulla disciplina di cui all’articolo 323 del codice penale, dando prominenza alla violazione da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle pubbliche funzioni, di specifiche regole di condotta chiaramente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, attribuendo, al contempo, spessore alla circostanza che da tali specifiche regole non residuino margini di discrezionalità per il soggetto, in luogo della vigente previsione che fa generale riferimento alla violazione di norme di legge o di regolamento. Ciò al fine di definire in maniera più completa la condotta rilevante ai fini del reato di abuso di ufficio.
Viene chiarito che il dolo va riferito all’evento dannoso in chiave penalistica e non in chiave civilistica.