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03/07/2020 - Affidamento, obbligatorio passare al 2° classificato

tratto da Italia Oggi
Affidamento, obbligatorio passare al 2° classificato

In una procedura di affidamento di un contratto pubblico se una sentenza ha annullato l'aggiudicazione per un vizio dell'offerta proprio dell'impresa aggiudicataria, lo scorrimento della graduatoria dei concorrenti costituisce oggetto di un vero e proprio obbligo della stazione appaltante. Lo ha affermato il Tar Abruzzo L'Aquila, sezione prima con la sentenza del 24 giugno 2020 n. 243 relativamente ad una gara per l'affidamento di una concessione, l'amministrazione aveva proceduto all'annullamento dell'aggiudicazione a favore del primo classificato dopo che in prima istanza il giudice amministrativo aveva accolto il ricorso del secondo classificato e, scorrendo la graduatoria, aveva quindi aggiudicato alla seconda classificata. Una impresa eccepiva e chiedeva al Consiglio di stato di annullare il provvedimento a favore della seconda classificata e di riaprire la fase di valutazione dell'anomalia dell'offerta al fine di appurare la veridicità dei dati economici indicati dalla seconda classificata nei propri giustificativi oppure in alternativa ripetere l'intera procedura di gara. Il Tar ha precisato che, tra gli effetti del giudicato di annullamento del provvedimento amministrativo vi è anche l'effetto cosiddetto conformativo consistente nel dovere di riesercitare l'attività amministrativa secondo le prescrizioni poste dalla sentenza di annullamento a partire dall'ultimo atto legittimo, per consentire al privato vincitore di acquisire «il bene della vita perseguito». Ciò detto, però, hanno sostenuto i giudici, successivamente alla sentenza che ha annullato l'aggiudicazione precedente per un vizio dell'offerta proprio dell'impresa aggiudicataria, la stazione appaltante non ha affatto l'obbligo di rinnovare l'intera procedura a gara ma deve procedere allo scorrimento della graduatoria, nella quale la ricorrente vittoriosa si è classificata seconda, con offerta valutata come non anomala dall'amministrazione.
 
In sostanza, nelle gare indette per l'affidamento di appalti pubblici lo scorrimento della graduatoria dei concorrenti, di norma, costituisce oggetto di un vero e proprio obbligo della stazione appaltante corrispondente al diritto del partecipante alla gara di consentire alla parte vittoriosa di conseguire il «bene della vita» legittimamente spettantigli.
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