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02/07/2020 - Sostituzione revisore dimissionario prima dello spirare del termine di preavviso

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Sostituzione revisore dimissionario prima dello spirare del termine di preavviso
di Cristina Montanari - Responsabile dell'Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale
 
Un comune ha interpellato il Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali-Direzione Centrale della Finanza locale, sulla possibilità di procedere alla sostituzione del revisore dimissionario, in relazione all'avvenuta procedura di estrazione a sorte per il rinnovo del revisore dei conti e, la possibilità di considerare la prorogatio come momento indefettibile per la decorrenza delle dimissioni volontarie.
La normativa di riferimento si trova nell'art. 235D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in forza del quale:
- l'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali dura in carica tre anni e, alla scadenza, può essere prorogato per non più di quarantacinque giorni, in virtù delle norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 23, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 1994, n. 444;
- in caso di cessazione per dimissioni volontarie, il comma 3 del predetto articolo dispone nei seguenti termini: «dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno qurantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente»; la norma richiede, pertanto, che sia inviato all'ente da parte del revisore un preavviso di dimissioni con indicazione della data di effetto delle stesse e che la stessa sia superiore di almeno 45 giorni alla data di ricevimento dell'avviso da parte dell'ente.
Anche l'art. 1, comma 715L. 27 dicembre 2006, n. 296, dispone un termine di 45 giorni: è, infatti, disposto che nei casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali ai sensi dell'art. 143 TUEL, l'incarico di Revisore dei conti è risolto di diritto se non rinnovato entro quarantacinque giorni dall'insediamento della commissione straordinaria per la gestione dell'ente.
Decorso detto termine l'organo di revisione decade e gli eventuali atti adottati sono nulli; la responsabilità per i danni conseguenti agli atti nulli o alla mancanza dell'organo di revisione è imputata ai titolari della competenza alla ricostituzione.
Al fine di consentire il rinnovo dell'organo di revisione entro il termine di scadenza dell'incarico, l'art. 5, comma 2, del Regolamento approvato con D.M. Interno 15 febbraio 2012, n. 23, ha previsto che gli enti locali debbano dare comunicazione di tale scadenza alla Prefettura della provincia di appartenenza almeno due mesi prima della scadenza stessa per permettere alla Prefettura di procedere all'estrazione per tempo; ciò, fermo restando che, in caso di cessazione anticipata dall'incarico, la comunicazione dovrà essere inoltrata immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno successivo a tale cessazione.
Alla luce di quanto premesso, l'adito Dicastero risponde con un parere dell'11 giugno 2020 in cui evidenzia che le disposizioni normative sopra menzionate non sono tra loro contrastanti: infatti, la prorogatio è un istituto che può essere considerato a favore degli organi amministrativi, nel caso di scadenza dei termini naturali, ma non è un obbligo, né occorre attendere il decorso effettivo dello stesso prima di procedere alla sostituzione dell'organo di revisione.
Pertanto, secondo gli esperti del Ministero, l'Ente può procedere alla nomina del nuovo revisore senza aspettare il decorso effettivo del termine di 45 giorni previsto per la prorogatio dell'incarico e come preavviso delle dimissioni.
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