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29/06/2020 - Servizio di supporto alla riscossione delle entrate. E’ servizio di natura intellettuale!

tratto da giurisprudenzappalti.it
Servizio di supporto alla riscossione delle entrate. E’ servizio di natura intellettuale!
Consiglio di Stato, Sez. V, 26/ 06/ 2020, n. 4098.
Scritto da Roberto Donati 26 Giugno 2020
 
Il Consiglio di Stato conferma che i servizi di supporto alla riscossione delle entrate del Comune hanno natura intellettuale, ai fini dell’applicazione dell’articolo 95 comma 10 del Codice.
La decisione “consolida” un orientamento già espresso con chiarezza da Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 31/ 10/2019, n.2619 ( si veda qui la sentenza ).
La vicenda oggetto di giudizio riguardava l’appalto per i seguenti servizi relativi ai tributi comunali:
servizi riguardanti la bonifica e l’aggiornamento delle banche dati e la gestione dello sportello fisico e virtuale dei contribuenti, il supporto alla riscossione e alla rendicontazione per quanto concerneva la gestione ordinaria, il supporto alla gestione del recupero degli importi non versati volontariamente nonché alla lotta all’evasione ed all’esclusione, ivi compresa la relativa attività di riscossione, anche coattiva per quanto concerneva la gestione straordinaria ed infine il supporto alla gestione degli istituti deflattivi del contenzioso, ivi compreso il reclamo e la mediazione, della fase del precontenzioso e del contenzioso….
L’aggiudicataria non aveva indicato i propri costi della manodopera ( anche per mancanza di modulistica ) ed era stata oggetto di soccorso istruttorio.
A fronte del ricorso della seconda classificata già in primo grado il  Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 6188/2018 aveva stabilito : Il Collegio ritiene, avuto riguardo all’oggetto della procedura di gara di cui è questione, che non andavano specificati i costi della manodopera trattandosi di appalto di servizi di natura intellettuale.
Il Consiglio di Stato, respingendo l’appello avverso la sentenza di primo grado, conferma la legittimità dell’operato della stazione appaltante.
In primo luogo deve essere smentito l’assunto dell’appellante per cui non si tratterebbe di lavoro intellettuale e quindi esente dall’indicazione dei costi della manodopera, poiché già l’art. 3 del disciplinare prevedeva che “Tutti i servizi oggetto dell’affidamento dovranno essere eseguiti nelle sedi degli Uffici che gestiscono le entrate del presente appalto.
Il Comune dovrà mettere a disposizione dall’aggiudicatario le postazioni di lavoro ed il materiale occorrente per lo svolgimento delle attività.
Per l’esecuzione del servizio oggetto di affidamento, dovranno essere utilizzati gli strumenti informatici e le banche dati in dotazione all’Ente.”………
Deve poi essere dato rilievo ai criteri di valutazione per l’attribuzione del punteggio da attribuire al progetto tecnico offerto ………..
Da tutto quanto sopra si desume la correttezza della qualificazione intellettuale delle prestazioni messe a gara e va comunque escluso il fatto che la nozione di “intellettuale” sia connessa all’accezione colloquiale di appartenenza ad una élite di soggetti accomunati da una cultura o da un’istruzione superiori a livello accademico e depositari di valori culturali universali.
In secondo luogo va smentita l’argomentazione che la legge di gara imponesse espressamente l’indicazione del costo della manodopera; tale indicazione non è reperibile nel disciplinare, il quale menziona solo i costi della sicurezza, questione non dedotta in causa.
Quindi, a prescindere dal fatto che il tipo di prestazione rientrava nelle previsioni di cui all’art. 95 comma 10 del d. lgs. 50 del 2016, va anche rilevato l’importante rilievo dell’assenza di spazi appositi per l’indicazione del costo della manodopera, per cui era del tutto legittimata l’attivazione del soccorso istruttorio.
L’appello viene respinto.
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