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26/06/2020 - Revoca di aggiudicazione non dichiarata in fase di gara. Non è causa di esclusione!

tratto da giurisprudenzappalti.it
Revoca di aggiudicazione non dichiarata in fase di gara. Non è causa di esclusione!
Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, n.2634.
Scritto da Roberto Donati 25 Giugno 2020
 
L’articolo 80 comma 5 al centro della decisione del Tar Campania, con riferimento alla portata escludente delle omesse dichiarazioni su precedenti illeciti professionali. Secondo la ricorrente infatti l’impresa affidataria ha omesso di dichiarare in fase di gara  la revoca dell’aggiudicazione in precedente procedura espletata presso altra stazione appaltante ( nell’anno 2018).
La dichiarazione resa dall’aggiudicataria, per la ricorrente, sarebbe dunque falsa e determinerebbe l’esclusione dalla gara.
Dopo aver richiamato il comma 5 dell’articolo 80, il Tar afferma che:
il citato art.80, comma 5 si pone a presidio dell’esigenza di verificare l’affidabilità morale e professionale dell’operatore economico che andrà a contrarre con la P.A., prova ne sia che la declinazione applicativa dei suindicati principi regolatori ha trovato chiara esplicazione nelle linee guida all’uopo confezionate dall’ANAC, che, al punto 4.2., precisano, tra l’altro, che “la sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico. È infatti rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell’esclusione”;
che, come evidenziato dal Consiglio di Stato in sede di parere (numero 02042/2017) licenziato a seguito dell’Adunanza del 14 settembre 2017, la differenza tra le due ipotesi è sostanziale, atteso che, nell’ipotesi di cui al comma 5, lett. c), la valutazione in ordine alla rilevanza in concreto ai fini dell’esclusione dei comportamenti accertati è rimessa alla Stazione appaltante, mentre nel caso del comma 5, lett. f-bis) l’esclusione dalla gara è atto vincolato, discendente direttamente dalla legge, che ha la sua fonte nella mera omissione da parte dell’operatore economico. Resta fermo che, da un punta di vista strutturale, anche l’omessa dichiarazione può concretare un’ipotesi di dichiarazione non veritiera, ragion per cui il discrimen tra le due fattispecie sembra doversi incentrare sull’oggetto della dichiarazione, che assumerà rilievo, ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera f-bis), nei soli casi di mancata rappresentazione di circostanze specifiche, facilmente e oggettivamente individuabili e direttamente qualificabili come cause di esclusione a norma della disciplina in commento, ricadendosi altrimenti – alle condizioni previste dalla corrispondete disposizione normativa – nella previsione di cui alla fattispecie prevista al comma 5, lett.c) (Cons. Stato, III, 23/08/2018, n.5040);
che, ai fini della conclusiva reiezione del ricorso, la Sezione – preso atto della omessa dichiarazione da parte dell’aggiudicataria della pregressa revoca di aggiudicazione disposta nei suoi confronti per il mancato allestimento dell’automezzo adibito al servizio oggetto di gara – ritiene di confermare il proprio orientamento (ex multis, 23.4.2020, n.1426) in linea con quella giurisprudenza (T.A.R. Puglia, Bari, III, 12/02/2019, n.230; Cons. Stato, V, 9/1/2019, n.196) secondo la quale, in merito alla causa di esclusione di cui alla lettera f-bis) del citato comma 5, in quanto di stretta interpretazione perché derogatoria al generale principio di massima partecipazione alle gare d’appalto, va affermato che tale disposizione si riferisce (testualmente) all’ipotesi in cui venga resa una dichiarazione espressa “non veritiera”, ossia falsa, laddove ipotesi affatto diversa è- come appunto nella fattispecie – la semplice omissione dichiarativa di mera esclusione non incidente sulla affidabilità ed integrità morale dell’operatore economico, dal momento che un’omissione dichiarativa giammai potrebbe integrare gli estremi della “falsa dichiarazione” o del grave illecito disciplinare in presenza di violazione di una norma civile, penale o amministrativa;
che, dunque, non si tratta né di esclusione dalla medesima gara nel cui ambito è avvenuta la produzione né di esclusione cui sia seguita l’iscrizione nel Casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC.
 Il ricorso viene respinto.
Sulla distinzione tra dichiarazione omessa, reticente, falsa si segnala la pregevole ricostruzione operata da Tar Sicilia, Catania, Sez. IV, 16/ 03/ 2020, n.693 .
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