26/06/2020 - Retribuzioni, stop ad aumenti - Posizioni organizzative, addio deroghe al tetto di spesa
tratto da Italia Oggi
Retribuzioni, stop ad aumenti - Posizioni organizzative, addio deroghe al tetto di spesa
di Luigi Oliveri
Non è più possibile per gli enti locali aumentare i valori assoluti delle retribuzioni di posizione e risultato dei funzionari incaricati nell'area delle posizioni organizzative (p.o.) in deroga al tetto alla spesa di personale.
Tale possibilità, prevista dall'articolo 11-bis, comma 2, del dl 135/2018, convertito in legge 12/2019, non è, infatti, compatibile col nuovo meccanismo di determinazione delle risorse destinabili alle assunzioni, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del dl 34/2019, convertito in legge 58/2019, e del dm 17 marzo 2020. Le ragioni sono molteplici.
Tetto del 2016. La norma consentiva ai soli comuni privi di qualifiche dirigenziali di incrementare i valori delle retribuzioni rivolte alle p.o., escludendo dal conto del tetto del salario accessorio del 2016 il differenziale tra i valori delle retribuzioni come definiti prima dell'entrata in vigore del Ccnl 21/5/2018 e i maggiori valori consentiti dall'articolo 15, commi 2 e 3, di tale contratto.
Col nuovo sistema normativo, però, il valore del 2016 non è più un punto di riferimento. L'ultimo periodo dell'articolo 33, comma 2, del dl 34/2019, infatti, specifica che il valore assoluto del salario accessorio è dato dall'adeguamento di quello del 2016 ai valori del 2018.
Il tetto del salario accessorio, quindi, da prendere in considerazione per ogni successiva manovra è quello del 2018.
Rapporto tra spesa di personale ed entrate. In secondo luogo, le previsioni dell'articolo 11-bis, comma 2, del dl 135/2018 sono coerenti esclusivamente con un sistema di limitazione delle assunzioni basato sul turnover e sul rispetto di un tetto del trattamento accessorio, computato in valore assoluto in riferimento al 2016.
Solo in questo sistema è possibile escludere una certa somma (la differenza tra le maggiorazioni alle retribuzioni delle p.o. consentite dal Ccnl 21/5/2018 e le retribuzioni prima percepite) dal computo del tetto del trattamento accessorio.
A seguito delle previsioni del dl 33/2019 e del dm 17/3/2020, non è più applicabile, nei comuni, il tetto al turnover, né assume più rilevanza autonoma il trattamento accessorio.
Tutta la spesa di personale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del dm 17/3/2020, compresa quindi quella riferita alle p.o., va al numeratore del rapporto con la media triennale delle entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità. Tale sistema non prevede l'esclusione di nessuna voce di spesa.
Risorse per le assunzioni. Inoltre, la nuova normativa permette ai comuni virtuosi di spendere tutte, senza eccezione alcuna, le risorse disponibili date dal differenziale del rapporto spesa/entrate rispetto ai valori-soglia previsti dal dm 17/3/2020.
In linea teorica, i comuni senza dirigenti potrebbero scegliere di non consumare tutta la loro capacità di spesa per assunzioni a tempo indeterminato e dirottare la spesa per gli incrementi delle retribuzioni di posizione e risultato delle p.o.
Valore medio pro-capite. Ma, a questa manovra osta l'ultimo periodo dell'articolo 33, comma 2, del dl 34/2019. Tale disposizione impone «l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa». Dunque, il valore medio pro-capite delle p.o. (che è necessario computare separatamente dal valore medio pro-capite delle risorse del fondo della contrattazione decentrata) non può essere modificato rispetto a quello risultante nel 2018.
Ciò impedisce modifiche ai valori complessivi delle retribuzioni di posizione e risultato delle p.o. che implichino un incremento dei valori medi di tali retribuzioni.
Il valore assoluto delle risorse di bilancio che finanziano tali retribuzioni può aumentare (sempre che il rapporto spesa di personale/entrate lo consenta), all'aumentare degli incaricati nell'area delle p.o.. I valori assoluti delle retribuzioni dei singoli incaricati, tuttavia, possono aumentare, solo a condizione che simmetricamente si riducano i valori di altri incaricati, per assicurare l'invarianza del valore medio pro-capite.