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25/06/2020 - Procedure di somma urgenza: la negativa verifica successiva dei requisiti comporta il recesso dal contratto

tratto da entilocali-online.it
Procedure di somma urgenza: la negativa verifica successiva dei requisiti comporta il recesso dal contratto
24Giu, 2020 by Redazione
 
Nella Sentenza n. 5700 del 28 maggio 2020 del Tar Lazio, i Giudici rilevano che le procedure di affidamento d’urgenza ex art. 163 del Dlgs. n. 50 /2016 non derogano rispetto al necessario possesso, da parte degli operatori, dei requisiti di ordine morale. In presenza di una verifica postuma negativa sui requisiti generali, l’Amministrazione aziona il recesso previsto dall’art. 163, comma 7, che è rimedio ontologicamente differente rispetto al recesso ordinario civilistico ovvero a quello previsto dall’art. 109 del Dlgs. n. 50/2016, posto che non si riferisce ad un diritto potestativo privato di ripensamento, ma reperisce la sua giustificazione nell’accertamento autoritativo postumo di una causa di esclusione ex art. 80 del Dlgs. n. 50/2016. Da tale presupposto i Giudici hanno fatto desumere, da una parte, la sussistenza della competenza del Giudice amministrativo sulle controversie in cui si contesta l’esercizio del rimedio – atteso che si tratta di un recesso fondato logicamente e causalmente su di un previo accertamento dell’illegittimità dell’aggiudicazione in favore dell’operatore – dall’altra parte, la sostanziale vincolatezza dell’atto di autotutela in esame (il recesso dal contratto), solo apparentemente “interno” al contratto ma invece incentrato sul rilevato vizio genetico dell’aggiudicazione, poiché disposta in favore di un soggetto privo dei requisiti morali. L’annullamento dell’aggiudicazione non sostanzia, nel caso in questione, un provvedimento di secondo grado “puro”, bensì sottende la verifica negativa dei requisiti di moralità, che nella procedura d’urgenza viene semplicemente posticipata rispetto alla stipula dell’accordo quadro. Con la conseguenza che non vi è luogo, né per la valutazione dell’affidamento (giacché non vi è un precedente atto ampliativo subspecie di già avvenuto controllo dei requisiti), né per la tipica ponderazione comparativa degli interessi, insita di norma nell’atto di secondo grado, né ancora, per il rispetto del termine ragionevole; valendo piuttosto, nel caso di specie, il Principio di “autoresponsabilità”, atteso che chi rende dichiarazioni non veritiere all’Amministrazione sostenendo requisiti insussistenti, non può dispiacersi poi delle conseguenze che derivano dalle stesse, una volta scoperte in sede di controllo successivo. Premesso che sulle questioni riguardanti i rapporti di dare/avere tra le parti, una volta esercitato il recesso de quo, vi è giurisdizione del Giudice ordinario, il profilo economico dell’atto ablativo di cui si verte è regolato dall’art. 163, comma 7, in una logica “indennitaria”, riconoscendosi il pagamento all’operatore del solo valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l’esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
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