22/06/2020 - Super Tari da motivare
tratto da Italia Oggi - 20 Giugno 2020
Super Tari da motivare
di FRANCESCO CERISANO
Italia Oggi - 20 Giugno 2020
Illegittimo applicare le tariffe Tari più elevate agli uffici e agli studi professionali senza adeguata motivazione. Lo ha deciso il Tar Lazio, sezione II bis che, con la sentenza n. 5788 del 1° giugno scorso , ha accolto il ricorso del Comitato unico dei professionisti (Cup) di Prato, unitamente agli ordini locali di avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, consulenti del lavoro e al collegio dei geometri della provincia di Prato, contro le delibere del consiglio comunale di Prato relative alle tariffe Tari per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.
Gli ordini, assieme ad alcuni professionisti pratesi, tutti difesi dallo studio Tonucci & Partners, hanno contestato l' illegittimità del «metodo presuntivo», procrastinato dal comune nonostante la documentata possibilità di una rilevazione puntuale della quantità e qualità di rifiuti conferiti in discarica, attraverso la raccolta «porta a porta», ormai diffusa su tutto il territorio comunale. Secondo i ricorrenti il «metodo presuntivo» (c.d. metodo normalizzato) non terrebbe conto della proporzione tra quantità di rifiuti prodotti e corrispettivo da versare per lo svolgimento del servizio, e ciò in palese violazione del principio secondo il quale «chi più inquina più paga». In altri termini, il sistema «presuntivo», come recepito e applicato dal comune di Prato con regolamento comunale, risulterebbe contrario alle norme comunitarie in materia di tassazione dei rifiuti, dovendo l' imposizione essere modulata in base alla quantità dei rifiuti realmente generati.
Oltre a questo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno censurato la carenza di motivazioni sulle ragioni per cui fossero stati fissati per la categoria n. 11 delle utenze non domestiche (agenzie, uffici e studi professionali), coefficienti in misura massima, in violazione dello Statuto dei diritti del contribuente. Il Tar Lazio non ha ritenuto la prima censura idonea a determinare l' illegittimità delle delibere comunali. «La circostanza che sia stato avviato e progressivamente implementato il sistema di raccolta porta a porta», scrivono i giudici, «non determina l' illegittimo ricorso da parte dell' amministrazione comunale al sistema presuntivo, non emergendo dalla documentazione in atti l' integrale copertura assicurata da detto servizio», in assenza peraltro anche di un sistema di monitoraggio dei flussi di ciascun singolo utente e di rilevazione dei relativi contenitori, «imprescindibile al fine della misurazione puntuale del corrispettivo».
Di contro, hanno trovato accoglimento presso il Tar Lazio le deduzioni incentrate sui vizi di carenza di istruttoria e di motivazione. Vizi comuni a tutte le impugnative proposte contro le delibere comunali di approvazione delle tariffe per gli anni 2017, 2018 e 2019. Secondo il Tar il comune di Prato non ha motivato le ragioni per cui ha applicato l' imposizione più elevata alle utenze non domestiche appartenenti alla categoria 11. La tariffa massima, a giudizio del Tar, «non risulta sostenuta da plausibili e adeguate evidenze, le quali avrebbero dovuto essere frutto di una istruttoria adeguata sul piano metodologico e delle rilevazioni fattuali, in stretto ancoraggio ai criteri applicati nell' ambito dei valori minimi e massimi indicati nell' allegato al dpr n. 158 del 1999».
Infatti, hanno concluso i giudici amministrativi, «il potere dell' ente locale di determinare la tariffa non può sfuggire a qualsiasi forma di controllo e non può pertanto essere sottratto all' obbligo di motivazione. Nell' ambito di un intervallo, delimitato da un minimo ed un massimo, l' amministrazione comunale avrebbe dovuto esplicitare le ragioni della scelta dei coefficienti massimi, con particolare riferimento tanto al procedimento logico giuridico seguito quanto alle modalità di rilevazione dei dati applicati».