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19/06/2020 - Riscossione tributi locali con le armi spuntate

tratto da Italia Oggi
Riscossione tributi locali con le armi spuntate
di Matteo Barbero
 
Riscossione dei tributi comunali con le armi spuntate. La risoluzione del Dipartimento Finanze n. 6/2020 lascia aperte molte questioni, che rischiano di penalizzare fortemente la gestione delle entrate. I tecnici ministeriali si sono pronunciati in merito alla possibilità di procedere alla formazione e notifica, da parte dei comuni e dei soggetti affidatari, degli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di sospensione, imposto dalla normativa anti-Covid fra l'8 marzo e il 31 agosto 2020, dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, nonché delle ingiunzioni e degli atti di accertamento esecutivo emessi dagli enti locali e dai loro soggetti affidatari. Segnalatamente, l'art. 67 del dl 18/2020 ha disposto, al comma 1, la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, ivi compresi quelli degli enti locali. Al riguardo, la risoluzione evidenzia che tale norma non sospende l'attività degli enti impositori, ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato; l'effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione, Il successivo art. 68, invece, al comma 1, dispone, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, stabilendo al comma 2 che ciò vale anche per le ingiunzioni fiscali emesse dagli enti territoriali. A ciò va aggiunto che, in virtù dell'applicazione dell'art. 12 del dlgs 159/2015, richiamato nel comma 1 dell'art. 68, nel periodo di sospensione in discorso l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento, come disposto dal comma 3 del medesimo art. 12. Secondo il Mef, una lettura sistematica dell'art. 68 in induce a ritenere che tale divieto di notifica vada esteso anche alle ingiunzioni, ma non agli atti di accertamento esecutivo esteso agli enti locali dall'art. 1, comma 792 della legge 160/2019 che racchiudono in sé i due distinti atti che prima della riforma del 2020 caratterizzavano la riscossione, vale a dire l'avviso di accertamento o l'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali e la cartella di pagamento o l'ingiunzione. Ne deriva che tali atti possono essere notificati anche durante il periodo di sospensione. Tuttavia, precisa la risoluzione, gli enti e i concessionari non possono attivare procedure di recupero coattivo né adottare misure cautelari, mentre i contribuenti è prevista la sospensione dei versamenti. In pratica, è come avere in mano una pistola ad acqua.
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