19/06/2020 - Proroga revisori non obbligatoria
tratto da Italia Oggi - 18 Giugno 2020
Proroga revisori non obbligatoria
di VINCENZO GIANNOTTI
Italia Oggi - 18 Giugno 2020
L' istituto della proroga del revisore è nell' interesse dell' ente e non del revisore. Il ministero dell' interno è dovuto intervenire, con proprio parere, sul presunto contrasto tra la normativa che imporrebbe, per i revisori dei conti, il preavviso dei 45 giorni dopo la scadenza dell' incarico triennale, e le dimissioni presentate nel caso di specie dal revisore in coincidenza della scadenza triennale del suo mandato. Secondo il Viminale non vi sarebbe alcun contrasto con la normativa del Testo unico degli enti locali. Infatti, il revisore dura in carica per tre anni (art. 235), e alla scadenza può essere prorogato non più di quarantacinque giorni.
Si tratta della generale proroga dei termini prevista in generale per tutti gli organi amministrativi e, quindi, non solo per l' organo di revisione contabile. In considerazione di una facoltà e non di un obbligo da parte dell' ente nel concedere la citata proroga, il Viminale con proprio regolamento n. 23 del 2012, ha previsto che gli enti locali debbano dare comunicazione di tale scadenza alla Prefettura della provincia di appartenenza almeno due mesi prima della scadenza per permettere alla Prefettura di procedere all' estrazione per tempo.
In altri termini, precisano i tecnici del Viminale, non vi è alcuna discrasia tra la scadenza dell' organo di revisione e l' istituto della proroga prevista dal legislatore, in quanto quest' ultima non è imposta come obbligatoria, con la conseguenza che l' ente non è obbligato ad attendere il decorso effettivo della scadenza dell' incarico prima di procedere alla sostituzione dell' organo di revisione.
È rilevante per l' ente l' opportunità della comunicazione due mesi prima della scadenza per la sostituzione e la nuova nomina e tale decorso del tempo rende compatibile le dimissioni del revisore in prossimità della scadenza del suo mandato. Ricorda, infine, il Viminale come l' istituto della proroga sia stato disposto a favore degli organi amministrativi e non certo a favore degli organi collegiali, la cui scelta di avvalersene rientra pertanto nella piena discrezionalità dell' ente locale.