19/06/2020 - Incarichi esterni, l'autorizzazione deve essere sempre preventiva
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Incarichi esterni, l'autorizzazione deve essere sempre preventiva
di Andrea Alberto Moramarco
Il dipendente pubblico non può svolgere un incarico retribuito senza la previa autorizzazione della rispettiva amministrazione di appartenenza. In caso contrario, il soggetto che conferisce l'incarico commette un illecito che non può essere sanato dal rilascio di una autorizzazione postuma, pronunciata «ora per allora» dall'ente pubblico datore di lavoro. Ad affermarlo è la Cassazione con la sentenza n. 11811, depositata ieri, che fornisce la corretta interpretazione dell'articolo 53 del testo unico sul pubblico impiego (Dlgs 165/2001).
Il caso riguarda la condotta di un privato che aveva affidato un incarico di consulenza a un docente universitario a tempo indeterminato, senza la preventiva autorizzazione dell'Università di appartenenza del docente, la quale veniva rilasciata in seguito con la formula «ora per allora».