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19/06/2020 - Donazione ferie estesa al passato - Cedibili anche quelle maturate negli anni precedenti

tratto da Italia Oggi
Donazione ferie estesa al passato - Cedibili anche quelle maturate negli anni precedenti
di Matteo Barbero
 
Donazione delle ferie estesa anche a quelle maturate in anni passati. L'art. 87, comma 4-bis, del dl 18/2020 consente ai dipendenti pubblici di cederle liberamente ai colleghi, ma pone diversi dubbi applicativi. La norma dispone che «fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da Covid-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile».
In pratica, il legislatore ha esteso (in via transitoria) il meccanismo delle c.d. ferie solidali disciplinato dall'art. 30 del Ccnl 2016-2018, eliminando sia il tetto massimo di giorni cedibili che la condizione relative alla necessità che i beneficiari abbiano necessità di assistere figli minori per particolari condizioni di salute.
Inoltre, la cessione prevista dal dl Cura Italia può basarsi su singoli accordi diretti, senza l'intermediazione dell'amministrazione di appartenenza, cui la cessione deve essere semplicemente comunicata. A livello operativo, però, le incertezze non mancano: si ritiene che la previsione si estenda oltre, oltre che al congegno ordinario ed alle festività soppresse, anche ai riposi compensativi , ma non ci sono chiarimenti sul punto.
Ma il vero nodo è rappresentato dall'ultimo periodo del comma citato secondo cui «restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva».
Le ferie non richieste nell'anno di maturazione possono essere fruite entro il 30 aprile di quello successivo, fatte salve eccezionali ragioni organizzative in presenza delle quali la fruizione può essere procrastinata dal datore di lavoro fino al 30 giugno.
I riposi compensativi dello straordinario confluito in banca ore sono utilizzabili entro l'anno successivo a quello di maturazione, mentre i riposi compensativi maturati per il lavoro straordinario non retribuito vanno goduti compatibilmente con le esigenze di servizio. Secondo alcuni orientamenti, ciò significherebbe che possono essere ceduti solo i permessi maturati nel 2019.
Ma non pare questo lo spirito della norma, tenendo conto che (almeno) le ferie non si perdono definitivamente se non fruite nei termini. In proposito, giova richiamare l'orientamento applicativo 795-18115 dell'Aran, secondo cui, nelle ipotesi (patologiche e che dovrebbero essere perciò anche di eccezionale verificazione) di mancata fruizione delle ferie entro i termini di legge, il dipendente può fruirne anche al di là dei termini fissati ma è l'amministrazione, eventualmente, a fissare i periodi di fruizione, in applicazione dell'art. 2109 del codice civile (le ferie sono assegnate dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore). Per cui si ritiene che possano essere cedute anche le ferie vecchie. Rimane il dubbio se in tal caso i beneficiari debbano fruirne entro il 30 settembre o se tale scadenza vincoli solo ai fini del perfezionamento dell'accordo di cessione.
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