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19/06/2020 - Dalla Corte conti Veneto nessun via libera generalizzato alla somma dei compensi - Indennità, cumulo selettivo - Premi di ordine pubblico con attività diverse e aggiuntive

tratto da Italia Oggi
Dalla Corte conti Veneto nessun via libera generalizzato alla somma dei compensi - Indennità, cumulo selettivo -Premi di ordine pubblico con attività diverse e aggiuntive
di Luigi Oliveri
 
Indennità di ordine pubblico alla polizia municipale cumulabile con l'indennità per servizio esterno se erogata come risultato. La deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto n.96/2020 (si veda ItaliaOggi del 17 giugno) non ha risolto il problema posto della circolare del ministero dell'interno 16 marzo 2020, n. 7216, che ha esteso ai dipendenti della polizia municipale l'indennità «di ordine pubblico», spettante al personale della polizia di stato ai sensi dell'articolo 10 del dpr 164/2002.
Le due indennità, quella di ordine pubblico e quella per servizio esterno, hanno molti punti in comune, in quanto compensano attività che il personale è chiamato a svolgere appunto all'esterno, con funzioni soprattutto di pattugliamento.
Si è quindi posto il problema della possibilità per i componenti della polizia locale di percepire sia l'una, sia l'altra indennità.
La risposta che ha fornito la sezione Veneto al quesito posto da un comune è stata da alcuni interpreta come un «via libera» al cumulo delle due indennità. Ma una lettura attenta della pronuncia conduce verso una soluzione diversa e più complessa.
Nel corpo del parere 96/2020 la sezione non si pronuncia espressamente in modo chiaro per il cumulo delle due indennità, limitandosi ad affermare che l'indennità di servizio esterno, regolata dall'articolo 56-quinquies del Ccnl 21.5.2018 «non preclude, aprioristicamente, il cumulo in parola, a condizione che ricorrano tutti i presupposti testé enunciati e solo quando si verifichino le eccezionali condizioni necessarie».
Una formula solo ipotetica e ambigua «non preclude», la cui interpretazione estensiva nel senso che sia favorevole al cumulo è, però, smentita dalla conclusione del parere, ove si afferma che le ipotesi di cumulo sono «solo eccezionalmente consentite» sulla base di una «verifica dell'oggettività delle prestazioni di servizio» da ricondurre per loro stessa natura «alla materia collegata dell'ordine pubblico, senza alcuna commistione e/o sovrapposizione con le competenze ordinarie della polizia locale» Solo a queste condizioni, spiega la Sezione si può «escludere l'attribuzione di componenti remunerative illegittimamente liquidate per la resa del medesimo ed unico servizio, da realizzare, quindi, secondo il criterio di effettività con la resa di prestazioni diverse e aggiuntive rispetto a quelle ordinarie».
In termini più chiari, dunque, la sezione afferma che il compenso previsto dalla circolare ministeriale non può cumularsi all'indennità di servizio esterno qualora il personale della polizia locale abbia svolto il servizio di ordine pubblico in modo non oggettivamente distinguibile da quello ordinario. Occorrono, come minimo, quindi una richiesta del prefetto ed ordini di servizio che comandino la prestazione di attività «diverse ed aggiuntive» rispetto a quelle normalmente svolte.
Questa conclusione del parere conduce, allora, a ritenere che il problema del «cumulo» si possa risolvere solo se si qualifichi il compenso per l'attività di ordine pubblico non come «indennità», bensì come premio, sicché il finanziamento che il Viminale assegna ai comuni debba transitare nella parte variabile del fondo e da lì finanziare il pagamento.
Non va dimenticato che la liquidazione dell'indennità di ordine pubblico deve necessariamente trovare un titolo giuridico nel contratto collettivo. Infatti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del dlgs 165/2001 «l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi».
La circolare, ovviamente, non può essere fonte dell'indennità. Per altro, la stessa circolare stabilisce espressamente l'incumulabilità dell'indennità di ordine pubblico con l'indennità per servizi esterni che, per il personale della polizia di stato, è regolata dall'articolo 9, comma 1, del dpr 395/1995 e dall'articolo 11, comma 1, del dpr 254/1999, a condizioni (specie l'articolo 9 del dpr 395/1995) del tutto simili a quelle dell'indennità prevista dal Ccnl 21/5/2018.
La sezione Veneto ha omesso di considerare l'aspetto fondamentale della legittimità di una circolare come fonte dell'indennità, limitandosi a trattare il problema del cumulo.
Poiché l'indennità di ordine pubblico non ha un titolo contrattuale, ma si fonda su una circolare che autorizza il ministero dell'interno a versare ai comuni le risorse per il pagamento, viste le condizioni imposte dalla Corte dei conti l'unico sistema per far convivere l'indennità di ordine pubblico e quella di servizi esterni è prevedere specifici progetti operativi aggiuntivi e pagare, come rilevato sopra, a valere sulle risorse variabili come premio.
Il problema di questa soluzione, che combina i vari complessi fattori, è che i premi dovrebbero essere però erogati l'anno successivo a seguito della valutazione. Occorrerebbe uno sforzo per considerare l'emergenza Covid-19 come fondamento per una valutazione ed una liquidazione infra annuale.
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