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18/06/2020 - Società partecipate

tratto da self-entilocali.it
Lombardia, del. 77 – Società partecipate
Pubblicato il 17 giugno 2020

Un Commissario straordinario ha chiesto un parere in merito alla possibilità di mantenere una partecipazione detenuta in una società operante nel campo dei servizi di interesse economico generale ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 175/2016 (TUSP), laddove la stessa abbia perso il requisito della qualifica “in house” a seguito del non rispetto struttura del limite quantitativo dell’attività prevalente a favore degli enti pubblici soci imposto dall’art. 16 del TUSP .
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 77/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 giugno 2020,  hanno precisato che, ai fini del mantenimento di una partecipazione pubblica, spetta esclusivamente agli enti valutare attentamente la sussistenza delle condizioni  previste dall’art. 4 del d.lgs. 175/2016, ovvero del vincolo di scopo e del vincolo di attività, a prescindere dal fatto che una partecipazione pubblica possa essere qualificata o meno “in house”.
La Corte dei Conti ha ricordato che la qualifica di società in house rileva soltanto ai fini delle modalità con cui sono affidati i contratti pubblici da parte delle p.a. ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 del TUSP, in quanto solo tali società possono ricevere affidamenti diretti da parte delle p.a. socie, derogando ai principi generali di tutela della concorrenza sul mercato.
Inoltre, la magistratura contabile ha ricordato altresì che ai fini della valutazione se mantenere o meno la partecipazione posseduta in una società, spetterà agli enti inquadrare i servizi erogati dalla predetta società tra le categorie previste dal TUSP, ex art. 4, comma 2 e art. 2, comma 1 lett. h) ed i) ovvero tra i servizi di interesse generale  o servizi di interesse economico generale  affinché il mantenimento della partecipazione sia conforme alle condizioni poste dal legislatore.
Pertanto, secondo la magistratura contabile, nella deliberazione in commento, spetta soltanto all’ente valutare se le attività svolte dalla società pubblica rientrino o meno tra le categorie previste dal legislatore nazionali ai fini del mantenimento della partecipazione detenuta.
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