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18/06/2020 - Si possono notificare gli atti di accertamento esecutivo durante il periodo di sospensione per l'emergenza COVID-19

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Si possono notificare gli atti di accertamento esecutivo durante il periodo di sospensione per l'emergenza COVID-19
di Girolamo Ielo - Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
 
Gli enti locali e i soggetti affidatari della gestione delle loro entrate sono legittimati, a norma dell'art. 67D.L. n. 18 del 2020, a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo - che racchiudono in sé l'atto di accertamento e quello esecutivo - anche durante il periodo di sospensione, previsto dall'art. 68, che termina il 31 agosto 2020, dal momento che quest'ultimo riguarda esclusivamente la fase esecutiva. In tal senso il Dipartimento delle finanze del MEF con la risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020.
Le norme di riferimento
Il comma 1, dell'art. 67D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 n. 18 del 2020 stabilisce la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, ivi compresi quelli degli enti locali. Questa disposizione non sospende l'attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato. Viene spostato in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione.
Il comma 1, dell'art. 68 dello stesso D.L. n. 18 del 2020 dispone, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché agli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Il successivo comma 2, poi, stabilisce che la sospensione in discorso si applica anche alle ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792L. 27 dicembre 2019, n. 160. A ciò va aggiunto che, in virtù dell'applicazione dell'art. 12D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, richiamato nel comma 1 dell'art. 68, nel periodo di sospensione in discorso l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento, come disposto dal comma 3 del medesimo art. 12.
Estensione divieto di notifica alle ingiunzioni
Ad avviso del Dipartimento delle finanze dalla lettura sistematica dell'art. 68, innanzi visto, si ritiene che tale divieto di notifica vada esteso anche alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali e dai loro soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 446 del 1997, in quanto il comma 2 dell'art. 68 dispone espressamente l'applicazione agli atti appena citati delle disposizioni di cui al precedente comma 1 dello stesso art. 68, e quindi anche dell'art. 12D.Lgs. n. 159 del 2015.
Atti di accertamento esecutivo
Il Dipartimento, dopo aver ricordato che l'atto di accertamento esecutivo di cui al comma 792, art. 1L. n. 160 del 2019 racchiude in sé due distinti atti che prima della riforma caratterizzavano la riscossione, vale a dire l'avviso di accertamento o l'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali e la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale, ritiene che nell'ambito dell'applicazione del richiamato art. 68D.L. n. 18 del 2020 tale atto possa rientrare solo dopo che lo stesso sia divenuto esecutivo ai sensi della lett. b), dello stesso comma 792, con la conseguenza che gli enti locali e i soggetti affidatari non possono attivare procedure di recupero coattivo né adottare misure cautelari, in accordo a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 12D.Lgs. n. 159 del 2015. Al contempo, per effetto dello stesso art. 68, per il contribuente è prevista la sospensione dei versamenti.
Le conclusioni del MEF
Tenuto conto di quanto, innanzi visto, ad avviso del Dipartimento delle finanze gli enti locali e i soggetti affidatari della gestione delle loro entrate sono legittimati a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di sospensione, individuato dall'art. 68D.L. n. 18 del 2020, che termina il 31 agosto 2020
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