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18/06/2020 - Scavalco condiviso

tratto da self-entilocali.it
Autonomie, del. n. 10 – Scavalco condiviso
Pubblicato il 17 giugno 2020

I magistrati contabili della sezione Autonomie, con la deliberazione 10/2020, pubblicata sul sito il 15 giugno, hanno chiarito che  il divieto di assumere nuovo personale qualora l’ente territoriale non abbia approvato nei termini di legge i bilanci di previsione, i rendiconti e il bilancio consolidato, o non abbiano inviato, entro trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione dei medesimi, i relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, disposto dall’art. 9, comma 1- quinquies del d.l. 113/2016, non si applica all’istituto dello “scavalco condiviso”, anche nel caso in cui questo comporti oneri finanziari a carico dell’ente utilizzatore.
La questione di massima era stata sollevata dalla Corte dei Conti, Sez. Contr. Sicilia, del. n. 8/2020, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, e ss.mm.ii.
Come evidenziato dai magistrati contabili, dal tenore letterale dell’istituto dello “scavalco condiviso” disciplinato dall’art. 14 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali 22.01.2004, questo realizza una modalità di utilizzo di una medesima forza lavorativa, già incardianta in un rapporto di pubblico impiego, per periodi predeterminati e nell’ambito di un tetto orario obbligatorio, in virtù di un accordo pubblicistico fra più enti formalizzato in una c.d. convenzione nella quale sono disciplinati i modi e i tempi di utilizzo del dipendente “condiviso”, nonché le modalità di ripartizione dei relativi oneri finanziari.
I magistrati contabili hanno precisato  che:
– il divieto di assunzione previsto dall’art. 9, comma 1 quinquies del d.l. 113/2016 non può essere applicato in via estensiva a fattispecie diverse da quelle espressamente indicate, e poiché l’istituto dello “scavalco condiviso” non è configurabile come nuova assunzione, tale divieto non sarebbe dunque applicabile  al predetto istituto;
-anche laddove la convezione sottoscritta tra più enti preveda una ripartizione del carico finanziario della spesa complessiva, già in essere per il dipendente, attribuendone una quota parte in capo all’ente utilizzatore, tale situazione non può essere qualificata costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, proprio per la mancanza di un vincolo contrattuale diretto tra l’ente, che si avvale delle prestazioni a scavalco, ed il lavoratore, trattandosi soltanto di una modalità organizzativa di condivisione del personale tra p.a.
Pertanto, secondo i magistrati contabili, nella deliberazione in commento, la finalità dell’istituto dello scavalco condiviso ed il suo utilizzo non costituiscono elusione del divieto di assumere imposto dall’art. 9 comma 1 quinquies del d.l. 113/2016, purché il ricorso a tale istituto sia coerente con le funzioni istituzionali dell’ente utilizzatore e rispettoso della concreta necessità di assicurare il regolare svolgimento di un servizio per l’effettivo fabbisogno dell’ente e nei limiti imposti dalla legge.
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