18/06/2020 - Gli uffici tributi non si fermano - Gli enti possono notifi care atti di accertamento esecutivo
tratto da Italia Oggi - 17 Giugno 2020
Gli uffici tributi non si fermano - Gli enti possono notifi care atti di accertamento esecutivo
di ILARIA ACCARDI
Italia Oggi - 17 Giugno 2020
Gli enti locali e i loro concessionari possono predisporre e notificare gli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, da ingiunzioni e dagli stessi atti di accertamento esecutivo previsto dall' art. 68 del dl n. 18 del 2020 e che termina il 31 agosto 2020. A precisarlo è la risoluzione n. 6/Df del 15 giugno 2020 del Dipartimento delle finanze con la quale sono tracciate le linee delle procedure della fase dell' accertamento e dell' emissione dei relativi atti di riscossione zigzagando tra le norme dettate per fronteggiare l' emergenza Covid-19 che hanno disposto diverse sospensioni di svariati termini.
Si arriva a tale conclusione partendo dalla considerazione che gli atti di accertamento esecutivo previsti dall' art. 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019, che hanno fatto il loro debutto dal 1° gennaio 2020, racchiudono i due atti distinti che caratterizzavano la riscossione prima della loro introduzione, e cioè l' avviso di accertamento e la cartella di pagamento, o in alternativa all' ingiunzione fiscale. Infatti la nuova tipologia di avviso di accertamento è suscettibile di acquisire la natura di titolo esecutivo solo dopo che sia decorso il termine per la proposizione del ricorso, per cui non occorre più la preventiva notifica della cartella di pagamento da parte dell' Agenzia delle entrate-Riscossione o dell' ingiunzione fiscale, se il servizio è svolto dall' ente o dal suo concessionario. Secondo i tecnici del Mef gli atti di accertamento esecutivo rientrano nell' ambito dell' applicazione dell' art. 68 del dl n. 18 del 2020 sono dopo che siano divenuti esecutivi.
Soltanto da quel momento, infatti, scatta il divieto disposto dell' art. 12, comma 3 del dlgs n. 159 del 2015, richiamato nel comma 1 dell' art. 68: - per l' agente della riscossione di non procedere alla notifica delle cartelle di pagamento; - per enti territoriali e i loro affidatari ex art. 52, comma 5, lett. b), del dlgs n. 446 del 1997, di emettere ingiunzioni durante il periodo di sospensione. Da quella data gli enti locali e i loro concessionari non possono, quindi, attivare le procedure di recupero coattivo, mentre il contribuente può godere della sospensione dei versamenti stabilita dall' art. 68 fino al 31 agosto 2020. La stessa sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori prevista dall' art. 67 del dl. n. 18 del 2020 dall' 8 marzo al 31 maggio 2020, non ha avuto l' effetto di sospendere l' attività di questi ultimi, ma solo quella di spostare in avanti il loro decorso per tutta la durata della sospensione.