18/06/2020 - Gestione dei rifiuti e responsabilità del sindaco, la Cassazione «tiene il punto»
segnaliamo da quotidianoentilocali.ilsole24ore.com
Gestione dei rifiuti e responsabilità del sindaco, la Cassazione «tiene il punto»
di Pietro Verna
La distinzione operata dall'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali fra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di governo, e i compiti di gestione attribuiti ai dirigenti, non esclude, in materia di rifiuti, il dovere di attivazione del sindaco allorché gli siano note situazioni, non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze tecnico-operative, che pongano in pericolo la salute delle persone o l'integrità dell'ambiente. Lo ha stabilito la Corte di cassazione (sentenza 28 aprile 2020 n. 13121) che ha annullato con rinvio la sentenza con la quale il Tribunale di Vallo della Lucania aveva riconosciuto il sindaco di un Comune campano responsabile del reato disciplinato dall' articolo 256, comma 1, lettera a), e comma 2 del Dlgs 152/2006 (Testo unico dell'ambiente) «per aver depositato in modo incontrollato rifiuti non pericolosi» quali sfalci di potatura.