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17/06/2020 - Revisori Enti Locali: dimissioni e sostituzione prima dello spirare del termine di preavviso

tratto da entilocali-online.it
Revisori Enti Locali: dimissioni e sostituzione prima dello spirare del termine di preavviso
16 Giu, 2020 by Redazione
 
La Finanza locale ha pubblicato sul proprio sito internet un Parere datato 11 giugno 2020 nel quale si specifica che l’Ente Locale può procedere alla nomina del nuovo Revisore unico senza la necessità di aspettare il decorso effettivo del termine di 45 giorni previsto per la prorogatio dell’incarico e come preavviso per le dimissioni.
Un Ente ha richiesto al Dipartimento per gli Affari interni e territoriali se poteva procedere alla sostituzione del proprio Revisore dimissionario una volta avvenuta l’estrazione a sorte per il rinnovo, e quindi prima del termine della prorogatio prevista in caso di dimissione, o se tale termine fosse da considerarsi momento indefettibile per la decorrenza delle dimissioni volontarie.
Nella risposta si fa presente che l’Organo di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali, a norma dell’art. 235 del Tuel, dura in carica 3 anni e, alla scadenza, può essere prorogato per non più di 45 giorni, in virtù delle norme relative alla proroga degli Organi amministrativi (artt. 2, 3, comma 1, art. 4, comma 1, art. 5, comma 1, e art. 6 del Dl. n. 293/1994).
L’art. 5, comma 2, del Regolamento approvato con Decreto del Ministro dell’Interno n. 23/2012, al fine di consentire il rinnovo dell’Organo di revisione entro il termine di scadenza dell’incarico in essere, ha previsto che gli Enti Locali debbano dare comunicazione di tale scadenza alla Prefettura della Provincia di appartenenza almeno 2 mesi prima per permettere alla Prefettura di procedere all’estrazione per tempo.
Viene valutato che le disposizioni normative sopra menzionate non siano tra loro contrastanti, considerato che la prorogatio è un istituto che può essere considerato a favore degli Organi amministrativi, nel caso di scadenza dei termini naturali, ma non è un obbligo e non occorre necessariamente attendere il suo decorso effettivo prima di procedere alla sostituzione dell’Organo di revisione.
Viene quindi ritenuto:
  • che l’Ente ha agito correttamente nel procedere all’immediata richiesta alla Prefettura competente per il sorteggio,
  • che il sorteggio effettuato sia valido, e
  • che l’Ente ha agito legittimamente nel procedere alla nomina effettiva del nuovo Revisore unico senza attendere il termine del periodo di prorogatio per il Revisore dimissionario (45 giorni dal ricevimento delle dimissioni da parte dell’Ente Locale).
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