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17/06/2020 - Incarichi ex art. 110 Tuel: giurisdizione ordinaria

tratto da entilocali-online.it
Incarichi ex art. 110 Tuel: giurisdizione ordinaria
16 Giu, 2020 by Redazione
 
Nella Sentenza n. 171 del 16 marzo 2020 della Consiglio Giustizia amministrativa per la Sicilia, la questione controversa riguarda la procedura di selezione per il conferimento di un incarico dirigenziale a contratto ex art. 110 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel). I Giudici hanno affermato che rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario le controversie per il conferimento di incarichi di natura direttiva, “avendo l’art. 63 del Dlgs. n. 165/2011, espressamente attribuito alla giurisdizione del Giudice ordinario anche le controversie in tema di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali nelle Pubbliche Amministrazioni”, dovendosi considerare tali atti “come mere determinazioni negoziali e non più atti di alta amministrazione, venendo in tal caso in considerazione come atti di gestione del rapporto di lavoro rispetto ai quali l’amministrazione stessa opera con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”. Nel caso in parola, può escludersi che “le selezioni pubbliche per il conferimento di quattordici incarichi dirigenziali a tempo determinato, per anni uno, ex art. 110, comma 1 del Dlgs. n. 267/2000”,possano avere il carattere concorsuale di assunzione di cui all’art. 63, comma 4, del Dlgs. n. 165/2001, poiché, solo in tal caso, verrebbe a radicarsi la giurisdizione amministrativa. I Giudici hanno chiarito che la procedura selettiva prevista dal citato art. 110 del Dlgs. n. 165/2001, lungi dal presentare le caratteristiche selettive del concorso, risulta esclusivamente finalizzata ad accertare in capo ai soggetti interessati il possesso di comprovata esperienza pluriennale e di specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico. Infatti, nel caso di specie l’avviso pubblico era rivolto a raccogliere le istanze di coloro che fossero in “possesso dei requisiti generali per l’ammissione ai pubblici Uffici, comuni a tutte le selezioni”, e di quelli per “l’accesso alla dirigenza…”. È, quindi, sulla base delle candidature pervenute, previa verifica dei requisiti da parte degli Uffici, in assenza di qualunque valutazione comparativa o graduatoria, che è stato formato l’elenco degli idonei dal quale “il Sindaco […], ha individuato i candidati prescelti per ogni singola posizione dirigenziale”. Alla luce delle predette ragioni, le censure sul difetto di giurisdizione risultano fondate, e per l’effetto deve dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario.
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