16/6/2020 - Ancora chiarimenti sul differimento della prima rata IMU
tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Ancora chiarimenti sul differimento della prima rata IMU
di Girolamo Ielo - Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
L'IFEL con la nota del 10 giugno 2020 ritorna sul differimnento della prima rata dell'IMU alla luce di quanto esplicitato dal Dipartimento delle finanze del MEF con la ris. n. 5/DF dell'8 giugno 2020, fornendo suggerimenti operativi ai Comuni.
Che cosa è successo
L'IFEL con la nota del 21 maggio 2020 ha prospettato l’opportunità di deliberare un differimento dei termini di versamento della prima rata IMU di qualche mese, limitato ai contribuenti che hanno più fortemente subito i danni dell’emergenza, in particolare le imprese soggette alla chiusura e le persone fisiche più esposte alla perdita di lavoro o di fatturato. Nello schema di delibera allegato alla nota non si faceva distinzione tra le due "quote" dell’IMU, quella maggioritaria di spettanza comunale e quella di spettanza statale, relativa all’aliquota di base (7,6 per mille) dei fabbricati del gruppo catastale D.
Il Dipartimento delle Finanze del MEF con la ris. n. 5/DF dell'8 giugno 2020 ha chiarito che il Comune non può disporre proroghe sulla quota IMU di spettanza statale.
E' probabile che, tra il 21 maggio 2020 e l'8 giugno 2020, alcuni Comuni abbiano deliberato (oppure hanno messo in moto la procedura per deliberare) secondo lo schema proposto. Da qui l'intervento dell'IFEL con la nota del 10 giugno 2020.
Differimenti comunali senza distinzione delle quote (erariale e comunale)
Il primo chiarimento riguarda il caso in cui i Comuni, che hanno seguito lo schema proposto dall’IFEL, si sono limitati a disporre nuovi termini per il pagamento dell’IMU tout court, senza alcun espresso riferimento alla quota comunale ed alla quota statale. Ad avviso dell'IFEL, secondo l’orientamento ministeriale, questo aspetto deve essere invece puntualizzato, così da far valere il più limitato perimetro di azione che risulterebbe concesso alla potestà comunale. In tal caso, continua l'IFEL, è sufficiente un comunicato sul sito istituzionale del Comune che evidenzi che i nuovi termini devono intendersi riferiti alla sola quota comunale, per quanto precisato nella ris. n. 5/DF dell’8 giugno 2020. Ad avviso dell'IFEL la sufficienza del comunicato deriva da una considerazione essenziale: l’aver fissato, ad esempio, al 30 settembre la scadenza di pagamento per i contribuenti che certificano situazioni di disagio economico causato dalla situazione emergenziale, senza applicazione di sanzioni ed interessi, non comporta una moratoria generalizzata, ma è la diretta conseguenza della facoltà, pur limitata alla quota comunale dell’IMU, di differimento termini recata dall'art. 1, comma 777, L. 27 dicembre 2019, n. 160.
Differimenti comunali con distinzione delle quote (erariale e comunale)
Nel caso in cui il provvedimento di differimento contiene in modo esplicito il differimento del pagamento dell’IMU relativa ai fabbricati D di pertinenza statale, ad avviso dell'IFEL il Comune può procedere alla revoca parziale del provvedimento, che potrà essere disposta con delibera di giunta da sottoporre alla ratifica consiliare entro il 31 luglio, termine ultimo previsto per l’approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni (anche se il bilancio 2020 fosse stato già approvato). La revoca parziale, debitamente e tempestivamente pubblicizzata, anche con riferimento al termine ordinario del 16 giugno, risponde ad un criterio di autotutela che il Comune può adottare per evitare ipotesi di comportamento irregolare.
Differimenti in corso di approvazione
Qualora, invece, la delibera di differimento fosse in corso di approvazione, nella logica di autotutela testé delineata, il Comune, ad avviso di IFEL, può emendarla in sede di esame consiliare, stralciando l’eventuale differimento delle scadenze della quota statale dei fabbricati D, ovvero prendendo atto - anche solo nelle premesse - dell’orientamento del MEF, di cui alla risoluzione n. 5DF/2020, che esclude la possibilità di applicare il differimento in questione agli obblighi di pagamento della quota statale dell’IMU gravante sui fabbricati del gruppo catastale D.
Il Comune non intende uniformarsi alla risoluzione ministeriale
Infine ci può essere il caso in cui il Comune intende far valere una posizione di esteso e non condizionato differimento dei termini di pagamento, ritenendo infondata la limitazione della potestà regolamentare comunale che promana dalla risoluzione ministeriale.
Ad avviso dell'IFEL tale posizione appare coerente con il tenore letterale del citato comma 777, ma, a fronte del diverso orientamento espresso dal MEF, potrebbe tuttavia essere oggetto di formale contestazione, nelle forme previste dall’art. 52, comma 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede, in caso di non ottemperanza alla richiesta di adeguamento, la possibilità che il MEF impugni il provvedimento avanti il TAR.
Anche in questo caso, continua l'IFEL,appare opportuno che il Comune confermi la propria volontà di applicazione dei differimenti già decisi o in corso di deliberazione, dando espressamente atto nel provvedimento o in una comunicazione pubblica dell'orientamento ministeriale e della posizione autonomamente assunta.