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16/06/2020 - Edificabilità esclusa sulle aree protette 

tratto da Italia Oggi Sette - 15 Giugno 2020
Edificabilità esclusa sulle aree protette 
Italia Oggi Sette - 15 Giugno 2020
 
 
È illegittimo l' atto di accertamento con cui il comune continui a pretendere l' Imu su un terreno insistendo sulla sua vocazione edificabile laddove, invece, la stessa doveva escludersi in base alla legge regionale di tutela del parco in cui quel terreno stesso insisteva, con norme che prevalgono sulla disciplina urbanistica locale. Sono le specifiche considerazioni rese dalla Ctp di Varese con la sentenza n. 534/02/2019.
L' attività del comune impositore ai fini del recupero Imu sull' area di proprietà di un contribuente insisteva sulla qualifica della stessa come terreno edificabile, oggetto della normativa urbana locale ma contrastante, come evidenziava il ricorrente, con la legge regionale che invece includeva quell' area in quelle sottoposte a vincoli rientranti nel Piano Territoriale di Tutela del Parco del Ticino, ben a conoscenza dell' ente impositore anche quando l' avviso di accertamento veniva notificato. Con quest' ultimo si era quindi provveduto, considerata l' edificabilità del terreno, a determinarne il valore dell' area liquidando l' Imu dovuta.
Condividendo le doglianza del contribuente, la Ctp varesina ha ritenuto l' imposta illegittima poiché l' ente comunale non aveva considerato la situazione in cui si trovava, dal punto di vista della normativa regionale applicabile, il terreno in questione. Quest' ultimo era infatti assoggettato a vincoli forestali e la sua edificabilità andava esclusa rientrando esso tra le aree del Parco Lombardo Valle del Ticino oggetto di un programma regionale di recupero ambientale e tutela paesaggistica. Tale situazione, descritta dai piani della legge regionale Lombardia (n. 86/1983), non poteva essere superata da strumenti urbanistici locali, i quali prevedendone invece la edificabilità, contrastavano con la normativa quadro e non potevano fondare perciò legittimamente la ripresa Imu, che andava pertanto esclusa.
Ciò anche in ragione del fatto che la stessa materia regolata da disposizioni sulle aree protette dalla legge statale e regionale non può che prevalere su ogni tipo di strumento urbanistico locale che attribuisca all' area una diversa attitudine. Il ricorso veniva quindi accolto, anche alla luce del fatto che l' ente comunale era a conoscenza che gli strumenti e i criteri adottati dallo stesso al fine di ribadire l' edificabilità di quel terreno non potevano adeguarsi, nell' ambito delle aree soggette a vincoli e a tutela, con la destinazione agricola che fonti di rango superiore avevano confermato.
() La parte ricorrente rileva che la previsione di edificabilità dell' area, contenuta nello strumento urbanistico locale () contrasta con la disciplina del Parco Lombardo della Valle del Ticino. Sostanzialmente, essendo il terreno già ricompreso nel Piano Territoriale del Parco del Ticino () prevale la destinazione non edificabile in applicazione degli artt. 25 Legge n. 394/1983 e 18 L.R. Lombardia n. 86/1983. Fa rilevare parte attrice che la destinazione urbanistica da terreno agricolo a edificabile e che non è stata preceduta dalla comunicazione al contribuente prescritta dall' art. 31, comma 20, Legge n. 289/2002 viene notificato quando il comune impositore era già a conoscenza del venir meno della vocazione edificabile del terreno in conseguenza della delibera di approvazione della variante al PGT (che ha sostituito la fabbricabilità con la destinazione agricola) del 2 e 3 giugno 2015 per adeguare lo strumento urbanistico locale alle disposizioni di cui alla Legge Regionale di Tutela del Parco. Parte ricorrente sostiene che è di tutta evidenza che la sostituzione della destinazione del terreno (da edificabile ad agricolo) è collegata alle previsioni di tutela del Parco del Ticino e che la vocazione edificabile dell' area contenuta nel Piano di Governo del Territorio contrastava, fin dal 2012, con le disposizioni di cui alla Legge Quadro (che prevalgono sulla disciplina urbanistica locale). Ciò comporta l' esclusione totale, allo stato attuale, la natura edificatoria del terreno in quanto la norma statale e quella regionale prevedono come le disposizioni sulle aree protette prevalgono sullo strumento urbanistico locale, escludendo ab origine l' edificabilità. Per queste regioni, sul piano tributario, l' Imu non è dovuta e l' accertamento viola l' art. 5, comma 5, D.L.vo n. 504/1992.
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