13/06/2020 - Imu imprese, rinvio rischioso - Chi non revoca la proroga si espone a contenziosi col Mef
tratto da Italia Oggi - Venerdì, 12 Giugno 2020
Imu imprese, rinvio rischioso - Chi non revoca la proroga si espone a contenziosi col Mef
di SERGIO TROVATO
Italia Oggi - Venerdì, 12 Giugno 2020
Le amministrazioni comunali possono prorogare il pagamento della prima rata Imu che scadrà il prossimo 16 giugno, ma il differimento non vale per la quota che è riservata allo Stato per i fabbricati iscritti nella categoria «D», relativamente ai quali l' Imu è dovuta con l' aliquota del 7,6 per mille. I comuni che hanno già deliberato il rinvio del pagamento anche per la quota riservata allo Sato, possono revocare il provvedimento con delibera di giunta che dovrà essere ratificata dal consiglio entro il 31 luglio. La revoca parziale dovrà essere tempestivamente pubblicizzata. Se la delibera, invece, è ancora in corso di approvazione, può essere modificata eliminando il differimento della scadenza della quota di spettanza dello Stato.
La limitazione degli effetti della proroga costituisce una presa d' atto dell' interpretazione fornita nei giorni scorsi dal Ministero dell' economia e delle finanze con la risoluzione 5/2020 e serve a evitare un contenzioso degli enti locali con il Mef, che potrebbe impugnare le delibere laddove dovessero prevedere il differimento del termine per la quota Imu riservata all' erario. Questi chiarimenti sono contenuti in una nota Ifel del 10 giugno scorso, che ha suggerito agli enti di allinearsi alla tesi ministeriale, nonostante l' Istituto di finanza locale dell' Anci si fosse già espresso, con una nota del 21 maggio, in senso favorevole all' estensione della proroga della scadenza anche ai fabbricati di categoria «D».
Nell' ultima nota vengono fornite delle precisazioni, inoltre, sull' esenzione per gli immobili adibiti a strutture ricettive, sui codici tributo e le modalità di pagamento. Secondo l' Ifel, se è stato differito il pagamento dell' Imu relativa ai fabbricati D, l' amministrazione comunale «può procedere alla revoca parziale del provvedimento, che potrà essere disposta con delibera di giunta da sottoporre alla ratifica consiliare entro il 31 luglio, termine ultimo previsto per l' approvazione dei bilanci di previsione». La revoca deve essere «debitamente e tempestivamente pubblicizzata». Se la delibera di proroga, invece, è in corso di approvazione, l' ente «può emendarla in sede di esame consiliare, stralciando l' eventuale differimento delle scadenze della quota statale dei fabbricati D». Specificando che l' ente con questa scelta tende a uniformarsi all' interpretazione del Mef contenuta nella risoluzione 5/2020.
Non è da escludere che il comune intenda adottare la proroga del termine anche per la quota statale, ritenendo «infondata la limitazione della potestà regolamentare comunale che promana dalla risoluzione ministeriale», anche se «a fronte del diverso orientamento espresso dal Mef, potrebbe tuttavia essere oggetto di formale contestazione». L' Istituto sembra voglia suggerire di non ricorrere a questa soluzione conflittuale atteso che, peraltro, non comporta alcun beneficio per le casse comunali. Va ricordato che l' Ifel, con la citata nota del 21 maggio, in seguito alle numerose richieste inviate dai comuni, ha dato delle indicazioni sulla proroga della prima rata Imu per i soggetti che hanno avuto difficoltà economiche a causa della pandemia. Alla nota è stato allegato uno schema di delibera consiliare per disporre il differimento del termine.
È stata proposta la data del 30 settembre per il versamento e il 31 ottobre, come data per autocertificare le difficoltà economiche. In particolare, può essere concessa ai contribuenti la possibilità di eseguire il versamento entro una certa data, stabilita dall' ente, senza applicazione di sanzioni e interessi. Nella nota vengono richiamate le agevolazioni previste dall' articolo 177 del dl «Rilancio» (34/2019). Questa norma ha disposto l' esenzione dal pagamento della prima rata Imu per i gestori delle attività ricettive. Dunque, per gli immobili adibiti a alberghi, pensioni, stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi.
Al riguardo, viene precisato che «l' espressione riportata nella norma citata per indicare i beneficiari (gestori delle attività) sembra limitare l' agevolazione alle attività svolte in forma imprenditoriale». Infine, la nota si sofferma sulle modalità di pagamento e sui codici tributo, L' acconto va calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dai comuni per l' anno precedente. La prima rata è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per il 2019. Per la nuova Imu, poi, possono esseri utilizzati per i versamenti con il modello F24 gli stessi codici tributo già utilizzati per l' Imu. L' unica eccezione è rappresentata dal codice tributo (3939) che deve essere utilizzato per i versamenti con il modello F24 da parte delle imprese titolari di beni merce, che dal 2020 sono soggetti al pagamento.