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Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
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13/06/2020 - AranSegnalazioni n. 10/2020 - Sezione Giuridica

tratto dalla newsletter AranSegnalazioni del 12.06.2020
AranSegnalazioni n. 10/2020 - Sezione Giuridica
 
Dipartimento della funzione pubblica
Smart working: al via la Consultazione su ParteciPa
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
La consultazione sul lavoro agile è promossa dal Ministro per la Pubblica amministrazione per raccogliere informazioni sulle esperienze in corso nelle amministrazioni pubbliche e, in particolare, giudizi, valutazioni e proposte di miglioramento di dirigenti e dipendenti, utili a definire lo sviluppo dei prossimi anni dello smart working e del lavoro pubblico.
La consultazione costituirà una fonte informativa importante per alimentare una base di conoscenza a supporto di politiche partecipate di innovazione del lavoro pubblico e per accompagnare, sostenere e promuovere la diffusione dello smart working, partendo appunto dall’ascolto di due categorie di destinatari distinti e prioritari:
• i dirigenti pubblici, che sono direttamente coinvolti nell’attuazione dello smart working, in qualità di gestori di dipendenti che lavorano in modalità agile e, più in generale, di promotori dei fattori abilitanti (revisione delle modalità organizzative, digitalizzazione dei processi);
• i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, in qualità di “utilizzatori” del lavoro agile e, più in generale, di principali portatori di interesse rispetto ai processi di cambiamento che lo smart working introduce e, in particolare, alla configurazione del lavoro agile del futuro.
La prima fase di raccolta dei contributi inizia l'8 giugno e termina il 30 giugno 2020.

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Corte di Cassazione
Sezione lavoro
Sentenza n. 4386 del 20/2/2020
Pubblico impiego - sanità - mansioni superiori - inquadramento e pagamento differenze retributive
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Suprema Corte cassa la sentenza della corte territoriale che si era pronunciata riguardo all'accoglimento della richiesta di inquadramento nella categoria Ds e del relativo pagamento delle differenze retributive anche a titolo di indennità di pronta disponibilità ed indennità di coordinamento di un collaboratore professionale che aveva svolto mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento. La Cassazione ha da tempo affermato che il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte ed è sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio. La Corte ha inoltre precisato riguardo all'attività di coordinamento valorizzata dall'art. 10 del c.c.n.l. 20.9.2001 per il personale del comparto della sanità che essa costituisce un'autonoma e distinta funzione e, pertanto, perché la stessa possa essere integrata non è sufficiente l'espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale che, è caratterizzato da capacità organizzative, di coordinamento e gestionali. L'indennità in questione, infine, sia 'a regime' che nella fase transitoria, presuppone il conferimento dell'incarico o la sua verifica con atto formale, sicché si richiede che dello stesso vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale.

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Corte dei conti
Sezione Regionale Controllo Veneto n. 96/2020
Enti locali - Personale di polizia municipale - Cumulo indennità di ordine pubblico con altre indennità previste dal CCNL
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
I magistrati della Corte dei conti, a seguito della richiesta di parere concernente la spesa del personale, ed in particolare in merito alla possibilità di cumulare l’indennità di ordine pubblico con le altre indennità previste dal CCNL del Comparto Funzioni Locali per il personale addetto al servizio di Polizia municipale, richiamano in maniera particolareggiata ed ampia le norme di riferimento - mettendo in evidenza la ratio sottesa alla liquidazione dell’emolumento definito “indennità di ordine pubblico”. In considerazione del quadro normativo ed ermeneutico analiticamente ricostruito, “la Sezione ravvisa l’opportunità di evidenziare che l’individuazione dell’ambito delle ipotesi di cumulo - solo eccezionalmente consentite - non può che essere rigorosamente vincolata alla verifica dell’oggettività delle prestazioni di servizio, ontologicamente riconducibili alla materia collegata dell’ordine pubblico, senza alcuna commistione e/o sovrapposizione con le competenze ordinarie della polizia locale. Solo tale condizione preventiva, infatti, è idonea ad escludere l’attribuzione di componenti remunerative illegittimamente liquidate per la resa del medesimo ed unico servizio, da realizzare, quindi, secondo il criterio di effettività con la resa di prestazioni diverse e aggiuntive rispetto a quelle ordinarie”. 
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Corte dei conti
Sezione Regionale Controllo Lombardia n.74/2020
Enti locali – Procedure assunzionali – Applicazione nuova disciplina
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili, relativamente all'applicazione della nuova disciplina sulle assunzioni, introdotta dal comma 2 dell'art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 -come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160- e la conseguente approvazione il 17 marzo 2020 del DPCM interministeriale, evidenziano che: “alle procedure assunzionali successive alla data del 20 aprile 2020, in assenza di una disciplina transitoria dettata dal legislatore, va applicata la nuova normativa di cui all’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, indipendentemente dalla precedente adozione del piano di fabbisogno, che si configura, per quanto già detto, come strumento flessibile allo jus superveniens in materia di spesa del personale.” Inoltre i giudici contabili, relativamente all'istituto della mobilità tra enti soggetti ai medesimi vincoli sui limiti di spesa, osservano che: “la c.d. neutralità della mobilità non appare utilmente richiamabile ai fini della determinazione dei nuovi spazi assunzionali, essendo questi fondamentalmente legati alla sostenibilità finanziaria della spesa del personale”.

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Corte dei conti
Sezioni Controllo sezioni Riunite in sede giurisdizionali sentenza n.5/2020
Pubblico Impiego – Diniego visto legittimità - Non impugnabile
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili, relativamente alla possibilità di impugnare la delibera di ricusazione del visto emesso dalla sezione regionale di controllo, avvenuta successivamente alla sottoscrizione del contratto dirigenziale, evidenziano che: “il controllo preventivo opera nell’ambito di una procedura di tipo “binario”, che coinvolge due soli soggetti, la Sezione della Corte dei conti, in qualità di organo magistratuale di controllo, e l’Amministrazione, quale controllata, entrambe accomunate dal coincidente interesse a che nell’ordinamento non sia inverato un provvedimento non conforme ai parametri oggettivi di legittimità, e che esercitano ciascuna la propria funzione al fine ultimo del buon andamento dell’azione amministrativa - art. 97, comma 1, Cost.- (Corte costituzionale n. 226/1976). Quindi, secondo il Collegio, l’interesse superiore “del buon andamento dell’azione amministrativa” non prende in considerazione gli interessi individuali che invece “sono pienamente tutelati sia nell’an che nel quomodo, in conformità con il dettato costituzionale invocato in atti (cfr. Corte cost. n. 39/2014), nelle prescritte modalità della partecipazione al procedimento amministrativo (cfr. legge n. 241/1990) e nei pertinenti plessi giurisdizionali”. 
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Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman