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12/06/2020 - Imu 2020, rinvio ad ostacoli - Dubbi di legittimità sul ricorso alla delibera di giunta

tratto da Italia Oggi del 12.06.2020
La risoluzione Mef non convince. Il funzionamento degli organi locali è riservato alla legge
Imu 2020, rinvio ad ostacoli - Dubbi di legittimità sul ricorso alla delibera di giunta
di Luigi Oliveri

I comuni non possono stabilire il rinvio del versamento delle rate Imu con deliberazione adottata in via di urgenza dalla giunta, salva successiva ratifica da parte del consiglio comunale.
Il ministero delle finanze, con la risoluzione 8 giugno 2020, n. 5/DF è incorso in un evidente errore interpretativo nel suggerire ai comuni il percorso della delibera di giunta in via d'urgenza.
La risoluzione evidenzia che «si ritiene percorribile la possibilità di procedere in tal senso mediante il ricorso alla delibera di giunta, sicuramente giustificato dalla situazione emergenziale in atto, con la precisazione però che tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del consiglio comunale. Tale impostazione del resto è ammessa pacificamente dalla giurisprudenza. Il Consiglio di stato, infatti, nelle sentenze n. 4435 e 4436 del 2018 ha considerato valida la delibera di giunta che approva le aliquote sui tributi purché ratificata, anche tardivamente, dal consiglio comunale»
Tali conclusioni sono da rigettare per una serie di motivazioni. In primo luogo, il Ministero delle finanze non ha, ovviamente, nessuna competenza per disciplinare il funzionamento degli organi degli enti locali, materia coperta da riserva assoluta di legge dall'articolo 117, comma 1, lettera p), della Costituzione.
In secondo luogo, il richiamo alle sentenze di Palazzo Spada appare erroneo. Infatti, dette sentenze sono connesse ad una situazione molto particolare e peculiare, tale da non poter essere assunta come regola astratta applicabile in via generale. Il consiglio di stato si è occupato di delibere di giunta adottate in via d'urgenza proprio in materia di tributi, poi ratificate, in una situazione nella quale il consiglio del comune interessato non poteva riunirsi perché non ancora costituito. Lo spiega la sentenza 4435/2018: «Al Consiglio comunale era, nella vicenda in esame, mancata la possibilità materiale di pronunziarsi sulle aliquote Tasi e Tari entro il termine 30 luglio (così, come, del resto, sul bilancio preventivo annuale e triennale), in quanto la sua prima convocazione utile dopo la convalida degli eletti si era potuta tenere soltanto il 28 agosto, durante la moratoria scaturente dalla diffida prefettizia all'approvazione del bilancio entro 30 giorni». Si tratta, quindi, di una situazione del tutto particolare e peculiare ed individuale. Dalla quale trarre, adesso, una regola generale appare del tutto azzardato e sbagliato.
Anche perché le conclusioni cui è giunto il Consiglio di stato appaiono tutt'altro che convincenti, nonostante l'evidente peculiarità del caso trattato.
Non si deve dimenticare che il dlgs 267/2000, e prima ancora la legge 142/1990, ha eliminato totalmente e per sempre l'adozione di deliberazioni di competenza consiliare da parte della giunta salvo ratifica.
Le pronunce di Palazzo Spada sono da considerare in ogni caso erronee perché in frontale contrasto con la legge che consente il meccanismo della ratifica solo ed esclusivamente per le deliberazioni di variazione del bilancio in via d'urgenza.
Il Mef, per altro, con la risoluzione equivoca tra ratifica e convalida. La ratifica vera e propria deve essere un atto di iniziativa dell'organo competente, volto a correggere il vizio di competenza derivante dall'adozione dell'atto da parte dell'organo incompetente.
Nel caso degli enti locali, però, il 267/2000 regola un particolare tipo di ratifica, quella appunto della variazione di bilancio: in questo caso, la giunta non è incompetente, ma temporaneamente competente, finché il consiglio non provveda entro i successivi 60 giorni con un atto che è sostanzialmente di controllo sull'opportunità della variazione stessa.
Data la distinzione rigorosa delle competenze tra consiglio e giunta imposta dalla normativa vigente da 30 anni, la ratifica sarebbe ammissibile solo laddove la giunta adottasse una deliberazione in realtà di competenza consiliare per mero errore. Applicare, invece, intenzionalmente lo schema di una delibera illegittima poi sanata, significa incidere in modo del tutto illegittimo sull'inviolabile ordine delle competenze disposto dalla legge.
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