12/06/2020 - Il Comune deve rimborsare alla società in house i permessi retribuiti per le funzioni elettive
segnaliamo da quotidianoentilocali.ilsole24ore.com
Il Comune deve rimborsare alla società in house i permessi retribuiti per le funzioni elettive
di Andrea Alberto Moramarco
Il Comune presso il quale i dipendenti di una società in house del medesimo ente locale svolgono incarico elettivo deve provvedere ai permessi retribuiti «in adempimento del munus pubblico». Gli oneri per i permessi retribuiti sono, infatti, a carico dell'ente locale e devono essere rimborsati alla società datrice di lavoro nei termini e nelle modalità stabilite dall'articolo 80 del testo unico degli enti locali (Dlgs 267/2000). Ad affermarlo è la Cassazione con l'ordinanza n. 11265, depositata ieri.
La questione
La controversia riguarda il Comune di Napoli e la società che gestiva il servizio dei trasporti del capoluogo partenopeo, interamente partecipata dall'ente locale. La società in house chiedeva al Comune la restituzione degli oneri corrisposti ad alcuni dei suoi dipendenti per le assenze dovute allo svolgimento di mandato elettorale nei consigli municipali, invocando a questo fine l'articolo 80 del Tuel. Di fronte al diniego del Comune, la vicenda finiva dinanzi ai giudici, i quali in primo grado ritenevano infondata la pretesa della società di trasporti, non potendo essa qualificarsi come autonomo datore di lavoro. Di diverso avviso si mostrava, invece, la Corte d'appello che, in assenza di una espressa previsione legislativa circa la natura pubblica di un soggetto comunque formalmente privato, riteneva irragionevole escludere il beneficio previsto in favore di un ente con una struttura giuridica più vicina a una impresa privata che a un ente pubblico.
La controversia riguarda il Comune di Napoli e la società che gestiva il servizio dei trasporti del capoluogo partenopeo, interamente partecipata dall'ente locale. La società in house chiedeva al Comune la restituzione degli oneri corrisposti ad alcuni dei suoi dipendenti per le assenze dovute allo svolgimento di mandato elettorale nei consigli municipali, invocando a questo fine l'articolo 80 del Tuel. Di fronte al diniego del Comune, la vicenda finiva dinanzi ai giudici, i quali in primo grado ritenevano infondata la pretesa della società di trasporti, non potendo essa qualificarsi come autonomo datore di lavoro. Di diverso avviso si mostrava, invece, la Corte d'appello che, in assenza di una espressa previsione legislativa circa la natura pubblica di un soggetto comunque formalmente privato, riteneva irragionevole escludere il beneficio previsto in favore di un ente con una struttura giuridica più vicina a una impresa privata che a un ente pubblico.