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12/06/2020 - Criteri di offerta, ricorsi preclusi alle associazioni

tratto da Italia Oggi del 12.06.2020
Sentenza cds contraddice il tar lecce
Criteri di offerta, ricorsi preclusi alle associazioni

La legittimazione attiva di una associazione non sussiste in caso di impugnativa dei criteri di aggiudicazione; è ammesso il ricorso di chi non ha partecipato alla gara soltanto in presenza di una clausola escludente. È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3173 del 19 maggio 2020 che, nel riformare la sentenza del Tar Lecce, che aveva accolto le ragioni dell'associazione dei costruttori (Ance Lecce) contro quelle di un comune e della centrale di committenza che avevano previsto il pagamento da parte dell'aggiudicatario di una somma a ristoro dei servizi di supporto tecnico e legale in sede di gara. Nel merito della legittimazione attiva delle associazioni i giudici hanno affermato che una associazione non è titolata ad impugnare le clausole del bando di gara relative ai criteri della valutazione delle offerte e del corrispettivo posto a carico dell'aggiudicatario per i servizi di committenza svolti da una centrale di committenza la cui combinata applicazione determini la non remuneratività dell'appalto per il singolo operatore economico.
Nella sentenza si stabilisce che si tratta di interessi riferibili alla singola impresa e che soltanto la stessa è legittimata singolarmente a fare valere in giudizio. Ad analoga conclusione giunge la pronuncia per i due concorrenti che avevano scelto di non partecipare. In questo caso la carenza di titolo per impugnare il bando di gara derivava dalla loro non partecipazione ad essa. In mancanza di partecipazione, si precisa nelle motivazioni della sentenza, si ammette l'operatore economico ad agire in giudizio solo se il bando di gara contenga clausole escludenti e fra le clausole escludenti non possono essere comprese quelle concernenti i criteri di valutazione delle offerte. Per quanto i criteri di valutazione possano non essere «connessi all'oggetto dell'appalto», ai sensi dell'art. 95, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, e tali da determinare un eccessivo squilibrio economico del contratto in danno dell'aggiudicatario, non sono comunque tali da impedire di presentare una domanda di partecipazione alla gara e a formulare in essa un'offerta. La lesività dei criteri potrà invece manifestarsi solo all'esito della selezione delle offerte; prima dell'applicazione dei criteri di aggiudicazione non si produce alcuna effettiva lesione per il singolo operatore interessato ad ottenere l'appalto di lavori.
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