12/06/2020 - Centrali committenza, no privati - La scelta pone gli enti locali al riparo da infiltrazioni mafiose
tratto da Italia Oggi del 12.06.2020
Sentenza della Corte di giustizia Ue sulla legittimità del modello esclusivamente pubblico
Centrali committenza, no privati - La scelta pone gli enti locali al riparo da infiltrazioni mafiose
Pagina a cura di Andrea Mascolini
È legittimo che il codice appalti limiti a due soli modelli organizzativi le centrali di committenza escludendo che di esse possano fare parte soggetti privati; sono condivisibili le scelte di prevenzione delle infiltrazioni mafiose e di controllo dei costi. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea con la sentenza del 4 giugno 2020 (causa C 3/19) sul rinvio pregiudiziale disposto dal Consiglio di Stato sulla pronuncia pregiudiziale inerente l'interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 10, e dell'articolo 11 della direttiva 2004/18. La controversia aveva avuto origine in merito alla decisione n. 32, adottata dall'Anac il 30 aprile 2015, con la quale quest'ultima aveva emanato nei confronti dell'Asmel un divieto allo svolgimento di attività di intermediazione negli acquisti pubblici ed aveva dichiarato prive del presupposto di legittimazione le gare poste in essere da tale società, a causa dell'inosservanza da parte di quest'ultima dei modelli organizzativi per le centrali di committenza previsti dal diritto italiano (la normativa scrutinata è quella risalente al codice del 2006, decreto n. 163).
La sentenza legittima la decisione dell'Anac e la scelta del legislatore italiano di limitare l'operatività delle centrali di committenza.
Per la corte europea, tenuto conto dell'ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri, nulla nella direttiva 2004/18 né nei principi ad essa sottesi osta a che gli Stati membri possano adattare i modelli di organizzazione delle centrali di committenza esclusivamente pubblica, senza la partecipazione di persone o di imprese private. I giudici europei, richiamando le argomentazioni addotte dal governo italiano, offre anche una spiegazione della scelta compiuta dal legislatore del codice appalti: «il legislatore italiano, anzitutto incoraggiando il ricorso degli enti locali a centrali di committenza, create secondo modelli organizzativi definiti, poi imponendo ai piccoli enti locali l'obbligo di ricorrere a tali centrali, ha cercato non solo di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, ma anche di prevedere uno strumento di controllo delle spese».
In ogni caso, si legge nella sentenza, tenuto conto dello stretto legame esistente tra la nozione di «amministrazione aggiudicatrice» e quella di «centrale di acquisto», non si può ritenere che le centrali di committenza offrano servizi su un mercato aperto alla concorrenza delle imprese private. Una centrale di committenza agisce infatti in qualità di amministrazione aggiudicatrice, al fine di provvedere ai bisogni di quest'ultima, e non in quanto operatore economico, nel proprio interesse commerciale.
Pertanto, una normativa nazionale che limiti la libertà di scelta dei piccoli enti locali di ricorrere a una centrale di committenza, prescrivendo a tal fine due modelli di organizzazione esclusivamente pubblica, senza la partecipazione di persone o di imprese private, non viola l'obiettivo di libera prestazione dei servizi e di apertura alla concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri, perseguito dalla direttiva 2004/18, dal momento che essa non colloca alcuna impresa privata in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti.
Peraltro, hanno precisato i giudici europei, la normativa italiana non accorda alcuna preferenza ad un'impresa offerente nazionale. Al contrario, essa concorre all'obiettivo di porre i piccoli enti locali al riparo dal rischio di un'intesa tra una centrale di committenza e un'impresa privata che detenga una partecipazione in tale centrale di committenza. Né è un problema la limitazione dell'ambito di operatività delle centrali di committenza ai rispettivi territori degli enti locali che le hanno istituite perché non pone alcuna impresa privata in una situazione privilegiata rispetto alle sue concorrenti.