12/06/2020 - Capacità assunzionale: la nuova disciplina attuativa dell’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019
tratto da entilocali-online.it
Capacità assunzionale: la nuova disciplina attuativa dell’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019
11 Giu, 2020 by Redazione
Nella Delibera n. 32 del 3 maggio 2020 della Corte dei conti Emilia Romagna, un Ente di piccole dimensioni (inferiore a 1.000 abitanti) ha formulato una richiesta di parere relativa alla possibilità di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato tramite concorso per sostituire un dipendente in uscita tramite mobilità. In base alla nuova normativa, medio-tempore intervenuta, la fattispecie deve essere esaminata tenendo conto della disciplina prevista dall’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, come recentemente reso attuativo dal Dm. 17 marzo 2020. La Sezione ha chiarito che, in base a tale nuova disciplina, i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i “Piani triennali dei fabbisogni di personale” e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’Organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione, non superiore al valore-soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del “Fondo crediti dubbia esigibilità” stanziato in bilancio di previsione. L’art. 33, comma 2 del Dl. n. 34/2019, ha introdotto un nuovo modello di gestione delle assunzioni, non ponendo più il limite di spesa economico sostenuto nell’anno 2008, quindi a carattere rigido, come era disposto dall’art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006, ma facendo riferimento ad una diversa modalità di governo della spesa corrente per il personale, ovvero la capacità assunzionale degli Enti sarà definita sulla base di un valore soglia, definito come percentuale, differenziato per fascia demografica, sulla base di un parametro finanziario di flusso, a carattere variabile, quale la media delle entrate correnti relative agli ultimi 3 rendiconti approvati dall’Ente, calcolate al netto del “Fondo crediti di dubbia esigibilità”. Si tratta dunque di una diversa regola assunzionale con la quale viene indirettamente sollecitata la cura dell’Ente nella riscossione delle entrate e la definizione, con modalità accurate, del “Fcde”. Dal computo della spesa personale rimangono esclusi, ai fini dell’applicazione del nuovo regime normativo, gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali e l’Irap tra le spese da prendere in considerazione per il suddetto computo. Nel caso di sostituzione di personale uscente per mobilità, l’Ente potrà valutare la sussistenza dello spazio assunzionale alla luce dei nuovi principi introdotti dal Dl. n. 34/2019 resi attuativi grazie all’adozione dell’apposito Dpcm 17 marzo 2020.