11/06/2020 - Nessuna liquidazione degli incentivi tributari in mancanza dei criteri stabiliti in contrattazione decentrata
tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Nessuna liquidazione degli incentivi tributari in mancanza dei criteri stabiliti in contrattazione decentrata
di Vincenzo Giannotti - Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone
Un dipendente di un ente locale ha attivato un contenzioso, davanti al giudice ordinario, al fine di chiedere il risarcimento del danno per la mancata determinazione dei criteri di ripartizione tra i dipendenti dell'ufficio tributi del compenso incentivante per il recupero della evasione tributaria (nella specie ICI). Il Tribunale di primo grado e successivamente la Corte di Appello, avevano rigettato la domanda di risarcimento avanzata dal dipendente. In particolare, il contratto nazionale ha previsto che spetti alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri di ripartizione, ma non era stata dimostrata la responsabilità dell'ente nella mancata conclusione delle trattative per la definitiva conclusione delle trattative con le parti sindacali. Al contrario del dipendente ricorrente, che non aveva dimostrato il comportamento ostruzionistico o il rifiuto dell'ente nella conclusione delle trattative con le parti sindacali, l'ente ha prodotto i verbali degli incontri con le parti sindacati da cui risultava che il sindacato non aveva preso posizione tra le varie proposte avanzate dalle parti (due dall'amministrazione ed una dalle RSU), per disaccordi tra i dipendenti dell'ufficio tributi. Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, non era possibile imputare all'ente la mancata adozione dell'atto unilaterale previsto dall'art. 40, D.Lgs 165/2001, comma 3-ter nelle more dell'adozione del contratto integrativo, non solo perché si trattava di una facoltà e non di un obbligo ma anche perché senza una chiara posizione del sindacato si sarebbe trattato di un atto contrario allo spirito dell'accordo. Infine, non era possibile fare riferimento ai precedenti criteri, perché non risultava che la situazione di fatto (numero degli addetti all'ufficio ed attività svolta da ciascuno di essi) fosse rimasta invariata.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per Cassazione il dipendente dei tributi, evidenziando l'errore di valutazione dei giudici di appello che non avevano tenuto conto del lungo protrarsi delle trattative delle parti sindacali e del lasso di tempo intercorso tra le varie lettere di messa in mora verso l'ente e la deliberazione con cui, per la prima volta, l'ente impartiva direttive alla delegazione trattante di parte pubblica con presentazioni di proposte per la risoluzione della problematica. Proprio da tale inerzia discenderebbe la responsabilità dell'ente e la conseguente richiesta del risarcimento del danno subito dai dipendenti dell'ufficio tributi, valorizzata dal Tribunale di primo grado ma disattesa dai giudici di appello. In altri termini, vi sarebbe stato un vero e proprio obbligo da parte dell'ente locale di attivarsi per la conclusione delle trattative, anche a fronte del potere unilaterale concesso dalle disposizioni legislative in caso di stallo delle negoziazioni con le parti sindacali. D'altra parte, l'ente aveva correttamente accantonato in bilancio le somme da distribuire per gli incentivi tributari riconoscendo di doverle corrispondere ai dipendenti, stante in questo caso la possibilità di poter procedere al pagamento anche nelle more della sottoscrizione dell'accordo sindacale.
Le indicazioni del giudice di legittimità
Il ricorso è stato giudicato inammissibile dalla Cassazione. Nel caso di specie, infatti, i rilevi avanzati con il ricorso del dipendente sono da considerarsi al di fuori del perimetro di ammissibilità delle contestazioni che concernono il merito delle questioni correttamente affrontate dai giudici di appello. Infatti, la Corte territoriale non ha dubitato della necessità dell'intervento della contrattazione integrativa di ente per la distribuzione del compenso incentivante, fondando, invece, la sua decisione sulla ritenuta non-imputabilità all'ente comunale della mancata sottoscrizione del contratto integrativo. In modo non diverso sono da considerare inammissibili le doglianze avanzate dal ricorrente, in merito all'obbligo del Comune di attivarsi per la determinazione dei criteri per la attribuzione del compenso incentivante. Secondo il ricorrente, tale obbligo sarebbe derivato dal regolamento generale delle entrate comunali, approvato con delibera del Consiglio Comunale, dove è stato prevista l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi per la attività accertativa che consentisse il recupero dell'evasione, facendo rinvio al regolamento per la disciplina dell'ICI. Quest'ultimo, approvato con delibera del Consiglio comunale ha disposto la attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. p) D.Lgs. n. 446/1997 nella misura del 20% delle somme evase effettivamente recuperate. Ma l'eccezione sollevata è inammissibile in mancanza della trascrizione e allegazione della parte del regolamento cui il ricorrente ha inteso riferirsi.
Infine, anche la violazione dell'art. 40, comma 3-ter, D.Lgs. n. 165/2001 non si sottrae, da ultimo, al rilievo di inammissibilità, in quanto, pur formalmente deducendo un vizio di interpretazione della norma, nei contenuti richiede un nuovo apprezzamento dei fatti storici, alla luce dei quali si assume emergere la scorrettezza della condotta della amministrazione.