11/06/2020 - Inidoneità temporanea alla mansione - trattamento economico
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Inidoneità temporanea alla mansione - trattamento economico
A fronte dell'inidoneità temporanea alla mansione certificata ad un dipendente pubblico dal medico di sorveglianza ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, compete il relativo trattamento economico a prescindere dal rilascio del certificato di malattia da parte del medico di medicina generale nel caso in cui l'Ente non abbia possibilità alternative di ricollocazione del dipendente?
a cura di Andrea Bufarale
L'art. 41, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al comma 6, stabilisce che il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche per la sorveglianza sanitaria, "esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente."
Il successivo comma 7 decide che nei casi di inidoneità temporanea vadano specificati i limiti temporali di validità del giudizio.
Ancora, il seguente art. 42 dal titolo 'Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione' stabilisce che:
"1. Il datore di lavoro (...) in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza".
Il giudizio del medico competente, pertanto, pone a carico del datore di lavoro l'obbligo immediato di attuare le misure di prevenzione a tutela dell'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore di cui all'art. 2087 c.c. e pertanto nel caso proposto di sospenderlo dalla specifica mansione con eventuale ricollocamento in altra funzione.
Anche nel caso in cui non sia possibile procedere ad un ricollocamento temporaneo in altra mansione, il CCNL 21 maggio 2018 Enti Locali, a differenza di altri comparti (es. sanità), non prevede una particolare gestione della fattispecie di inidoneità temporanea e pertanto, nel dare soluzione a quanto proposto non si può che correlare le norme contrattuali in riferimento alla malattia con le norme appena descritte sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Infatti, a differenza dell'inidoneità permanente (assoluta o relativa) ove trovano applicazione le norme speciali di cui al D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171 per espressa previsione contrattuale, alla inidoneità temporanea non può che applicarsi integralmente l'art. 36 del CCNL Enti Locali (Assenze per malattia) anche per ciò che concerne la gestione economica della stessa.
Pertanto, nella situazione prospettata ed in attesa di certificazione del medico di medicina generale/struttura pubblica, non si può che rispondere positivamente affermando che al lavoratore compete il relativo trattamento economico dovuto per le assenze per malattia di cui al già richiamato art. 36 delCCNL 21 maggio 2018 Enti Locali già al momento della certificazione del medico di sorveglianza di cui all'art. 41 comma 6, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
A supporto di ciò ci viene incontro anche la giurisprudenza consolidata che definisce la malattia 'ogni alterazione patologica in atto di organi e delle loro funzioni (o anche dell'organismo considerato nel suo complesso) che per i sintomi con cui si manifesta e per le conseguenze che produce sull'organismo del lavoratore impedisce temporaneamente l'esecuzione della prestazione lavorativa dovuta in quanto risulta del tutto incompatibile con l'ulteriore svolgimento delle attività necessarie all'espletamento della prestazione stessa' (Cass. 23 settembre 1987, n. 7279; Cass. 30 luglio 1987 n. 6632).