11/06/2020 - Convertito il decreto liquidità: le disposizioni di interesse per enti territoriali
tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Convertito il decreto liquidità: le disposizioni di interesse per enti territoriali
di Girolamo Ielo - Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (decreto liquidità) è stato convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40. Nel provvedimento sono contenute disposizioni di interesse per la finanza e i tributi degli enti territoriali.
Addizionale regionale e comunale Irpef:sospensione versamento
E' prevista la sospensione dei versamenti dell'Addizionale regionale e comunale Irpef per i mesi di aprile e maggio 2020 per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, che hanno domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Successivamente è intervenuto l'art. 126 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), il quale ha esteso la ripresa dei versamenti sospesi in un'unica soluzione al 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
La sospensione è estesa agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa. A questo proposito la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, dell'Agenzia delle entrate, chiarisce che la disposizione trova applicazione anche nell'ipotesi in cui l'ente svolga, oltre alla attività istituzionale, anche un'attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo. In tale ultimo caso, con riferimento all'attività commerciale, l'ente potrà usufruire della sospensione dei versamenti, al verificarsi delle condizioni previste per i soggetti esercitanti attività d'impresa. La circolare chiarisce, altresì, che fra i soggetti beneficiari vi rientrano le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla L. 11 agosto 1991, n. 266, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7, L. 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
Infine, la circolare ricorda che restano comunque salve le disposizioni riguardanti tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto ( Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini-Regione Lombardia- e nel Comune di Vò - Regione Veneto), individuati dal decreto del MEF del 24 febbraio 2020 (GU 26 febbraio 2020, n. 48), che stabilisce la sospensione di tutti i versamenti con scadenza tra il 21 febbraio ed il 31 marzo 2020. Tali versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio.
La disposizione non ha subito modificazione in sede di conversione (art. 18, D.L. 8 aprile 2020, n. 23 commi da 1 a 7).
IRAP: insufficiente versamento acconto
Non si applicano le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento dell'acconto dell'IRAP in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato è inferiore all'ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. Queste disposizioni si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (art. 20 D.L. 8 aprile 2020, n. 23).
La circolare n. 9/E del 2020 fa presente che l'art. 20, comma 2, d.l. n. 23 del 2020 prevede espressamente che la disposizione si applica agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. La disposizione, pertanto, si applica ad entrambe le rate dell'acconto dovuto per tale periodo. Tenuto conto, inoltre, di quanto chiarito con la relazione illustrativa e tecnica al Decreto, la rubrica dell'articolo 20 (Metodo previsionale acconti giugno) deve intendersi riferita all'importo degli acconti complessivamente dovuti per l'anno d'imposta 2020. Detto importo, infatti: è determinato nel mese di giugno; va versato in una o due rate, a seconda che il quantum dovuto superi o meno determinate soglie normativamente individuate.
La disposizione non ha subito modificazione in sede di conversione (art. 20 D.L. 8 aprile 2020, n. 23).
La rimessione in termini per i versamenti in scadenza il 16 marzo 2020
L'art. 60, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) stabilisce che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.
Adesso l'art. 21 D.L. n. 23 del 2020 stabilisce che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, innanzi visti, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.
L'Agenzia delle entrate nella circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 ha chiarito che il versamento dell'IRAP dovuta dalle aziende del servizio sanitario nazionale, in scadenza il 16 marzo 2020, analogamente agli altri versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, rientra nella proroga al 20 marzo 2020. Nella stessa circolare l'Agenzia ha fatto presente che l'articolo 60 prevede che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020. Come chiarito anche dalla rubrica dell'articolo che prevede la "Rimessione in termini dei versamenti", la norma in questione non introduce una sospensione dei termini e, pertanto, non si rende applicabile la disciplina di cui all'articolo 12, comma 2, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159. Infine nella stessa circolare è chiarito che restano salve le disposizioni riguardanti tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, individuati dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, che stabilisce la sospensione di tutti i versamenti con scadenza tra l'8 marzo ed il 31 marzo 2020. Tali versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio.
L'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020 fornisce chiarimenti in tema di proroga e sospensione dei versamenti tributari e contributivi per le attività operanti nei settori maggiormente colpiti dal Coronavirus. Nel documento di prassi si precisa, in primo luogo, che la proroga è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza alla data del 16 marzo 2020. Sono, inoltre, riportati a titolo indicativo i "Codici Ateco" riconducibili alle attività interessate dalla sospensione dei termini dei versamenti di cui alle lettere da a) a q) dell'articolo 61, comma 2, del decreto legge n.18/2020 e dell'articolo 8, comma 1, D.L. n. 9/2020.
Infine l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 9/E 13 aprile 2020 chiarisce che:
- il versamento dell'IRAP dovuta dalle aziende del servizio sanitario nazionale, in scadenza il 16 marzo 2020, analogamente agli altri versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, rientra nella proroga prevista dall'art. 60 del Decreto "Cura Italia" e, pertanto, anche nell'ambito applicativo dell'art. 21 del D.L.n. 23/2020,, con la conseguenza che il versamento di tale imposta si considera regolarmente effettuato se eseguito entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi;
- l'art. 60 del n. 18/2020 prevede la "Rimessione in termini dei versamenti" (analogamente all'art. 21 del D.L. n. 23/2020) e, pertanto, non introduce una sospensione dei termini, con la conseguenza che non si rende applicabile, alle ipotesi in esso ricadenti, la disciplina di cui all'articolo 12, comma 2, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 prevista in tema di proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori e degli agenti della riscossione;
- che restano comunque salve le disposizioni riguardanti tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, individuati dal decreto del MEF del 24 febbraio 2020, che stabilisce la sospensione di tutti i versamenti con scadenza tra il 21 febbraio ed il 31 marzo 2020. Tali versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio.
La disposizione non ha subito modificazione in sede di conversione. (art. 21 D.L. 8 aprile 2020, n. 23).
Certificazione unica anno 2020
E' prorogato al 30 aprile (dal 16 marzo), per l'anno 2020, il termine per la consegna agli interessati delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo. E' previsto che, per l'anno 2020, non si applica la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche all'Agenzia delle entrate, purché la trasmissione avvenga entro il 30 aprile.
La disposizione non ha subito modificazione in sede di conversione (art. 22 D.L. 8 aprile 2020, n. 23).
Processo tributario:modalità telematiche
Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (trattasi dell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni), e le parti assitite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenuti a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisprudenziali, esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal decreto del MEF 23 dicebre 2013, n. 163 (GU n. 37 del 14 febbario 2014), e dai successivi decreti attuativi.
Nella circolare n. 9/E l'Agenzia delle entrate ha chiarito che nelle controversie tributarie di valore fino a tremila euro, alle parti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica sono consentiti depositi o notifiche in modalità analogica. L'Agenzia delle entrate fa presente che la disposizione contenuta nell'art. 29 non si riferisce invece ai soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, per i quali vale quanto previsto dall'articolo 16-bis comma 3-bis del medesimo decreto, secondo cui l'utilizzo delle modalità telematiche per le notifiche e i depositi nel processo tributario costituisce una facoltà, e non un obbligo.
La disposizione ha subito modificazione in sede di conversione (art. 29, comma 1 D.L. n. 23/2020).
Sospensione contenzioso degli enti impositori
Le attività di contenzioso degli enti impositori sono sospese fino al 15 maggio 2020, in deroga al termine di sospensione in precedenza fissato al 31 maggio 2020 dall'art. 67, comma 1, D.L. n. 18 del 2020. Al riguardo il comma 1 dell'articolo 67 sospende dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso degli uffici degli enti impositori. Le norme in esame, ponendosi in esplicita deroga al richiamato articolo 67, prevedono che per l'attività degli enti impositori tale sospensione sia anticipata al 15 maggio 2020, e cioè al termine fissato dall'art. 37 comma 1 del D.L. n. 23/2020.
L'art. 37, comma 1 D.L. n. 23/2020 proroga fino al 15 maggio 2020 la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, già disposta fino al 15 aprile dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
Il governo al riguardo ha chiarito che si intende, in tal modo, riallineare i termini di sospensione processuale per entrambe le parti del giudizio tributario, anticipando dal 31 maggio all'11 maggio quello previsto per l'attività degli enti impositori.
La disposizione ha subito modificazioni in sede di conversione (art. 29, comma 3 D.L. n. 23/2020)
Giustizia civile e tributaria: sospensioni e differimento termini
Nell'art. 83 del decreto Cura Italia è previsto un differimento delle udienze e una sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari, nel senso che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 e che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Con l'art. 36, comma 1, del D.L. n. 23 del 2020 il termine del 15 aprile 2020 è prorogato all'11 maggio 2020. Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure organizzative.
La disposizione non ha subito modificazioni in sede di conversione (art. 36, comma 1 D.L. n. 23/2020).
Giustizia amministrativa: sospensione
Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, sono ulteriormente sospesi dal 6 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'art. 54, comma 3, dello stesso codice.
La disposizione ha subito modificazioni in sede di comversione (art. 36, comma 3 D.L. 8 aprile 2020, n. 23).
Giustizia contabile:sospensione
L'art. 85 del D.L. n. 18 del 2020 stabilisce che le disposizioni viste per la giustizia civile e amministrativa si applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti.
Il comma 4 dell'art. 36, D.L. n. 23 del 2020 stabilisce che la proroga all'11 maggio 2020 (già vista per la giustizia civile) si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, di cui all'art. 85 del D.L. n. 18 del 2020.
La disposizione non ha subito modificazioni in sede di conversione (art. 36, comma 4 D.L. 8 aprile 2020, n. 23).
Atti amministrativi in scadenza
L'art. 103 del D.L. n. 18 del 2020 stabilisce che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. L'art. 37 del D.L. n. 23 del 2020 proroga il termine del 15 aprile 2020 al 15 maggio 2020.
La disposizione non ha subito modificazioni in sede di conversione (art. 37 D.L. 8 aprile 2020, n. 23).
Artt. 18, 20, 21, 22, 29, 36, 37, D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (G.U. 8 aprile 2020, n. 94, Edizione straordinaria)
L. 5 giugno 2020, n. 40 (G.U. 6 giugno 2020, n. 143)