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11/06/2020 - Al responsabile dell'inquinamento l'obbligo di procedere al ripristino ambientale

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Al responsabile dell'inquinamento l'obbligo di procedere al ripristino ambientale
di Giuseppe Cassano - Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School Of Economics
 
Nella sentenza in esame il Tar Roma osserva, in punto di diritto, come la P.A., una volta accertata una situazione di contaminazione (in atto o potenziale) deve adottare i conseguenti provvedimenti di tutela ambientale (caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica) imputando le relative obbligazioni solo in capo al soggetto individuato come responsabile (per condotta attiva e/o omissiva) del contestato inquinamento non essendo possibile fare ricorso a modelli oggettivi di responsabilità.
Si tratta di un principio ben radicato nella giurisprudenza e che trova conforto nella normativa in base alla quale (D.Lgs. n. 152 del 2006 - Codice dell'Ambiente), la P.A. non può imporre ai privati che non abbiano alcuna responsabilità, né diretta, né indiretta sull'origine del fenomeno contestato, ma che vengano individuati solo quali proprietari o gestori o addirittura in ragione della mera collocazione geografica del bene, l'obbligo di bonifica, di rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati e, in generale, della riduzione al pristino stato dei luoghi.
Tale obbligo, invero, è posto unicamente in capo al responsabile dell'inquinamento, che le autorità amministrative hanno l'onere di ricercare ed individuare (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 24 settembre 2018, n. 897).
Ai fini della responsabilità in questione è perciò necessario che sussista e sia provata, attraverso l'esperimento di un'adeguata istruttoria, l'esistenza di un nesso di causalità fra l'azione (o l'omissione) ed il superamento (o pericolo concreto ed attuale di superamento) dei limiti di contaminazione, senza che possa venire in rilievo una ipotesi di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell'immobile, meramente in ragione di detta qualità (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 9 aprile 2019, n. 587).
Il che implica la ricerca di prove certe e inequivoche, non potendo l'accertamento basarsi su mere presunzioni (Cons. Stato, Sez. VI, 9 gennaio 2013, n. 56Cons. Stato, Sez. VI, 5 settembre 2005, n. 4525).
Illuminante a tal fine si rivela l'insegnamento facente capo all'A.P. del Consiglio di Stato (Ord. n. 21 del 2013, espressamente richiamata dal G.A. di Roma nella sentenza in esame) secondo cui:
- sul soggetto responsabile dell'inquinamento gravano gli obblighi di <
- in capo al proprietario non responsabile grava la sola obbligazione di facere avente ad oggetto l'adozione di idonee "misure di prevenzione";
- quando non sia stato individuato il responsabile dell'inquinamento, ovvero quando questi non abbia provveduto a porre in essere i dovuti interventi (salvo che non vi provvedano spontaneamente il proprietario dell'area o altri soggetti interessati) allora le opere di recupero ambientale sono eseguite dall'amministrazione competente (che ha facoltà di rivalersi, entro certi limiti, sul proprietario dell'area).
In Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2019, n. 2346 è fatto oggetto di riflessione l'art. 242D.Lgs. n. 152 del 2006 che disciplina le procedure operative ed amministrative che gravano a carico del responsabile dell'inquinamento, al verificarsi di un evento potenzialmente contaminante.
In tale contesto assume un ruolo preminente il "piano della caratterizzazione" quale documento progettuale che riporta l'elenco delle attività di indagine e i tempi necessari per effettuarle, compiute le quali si conoscerà l'impatto su suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali (così evincendosi se vi è o meno la necessità di predisporre un progetto operativo di bonifica).
Per valutare se un determinato sito, quale area geograficamente determinata da tutelare, sia inquinato soccorrono due parametri diversi:
- le concentrazioni soglia di contaminazione (Csc);
- le concentrazioni soglia di rischio (Csr).
Il primo parametro esprime dei valori fissi di sostanze inquinanti (che sono indicate nell'allegato V della Parte IV del citato Codice). Una volta superata una determina soglia il sito è (potenzialmente) contaminato e quindi il "responsabile dell'inquinamento" deve presentare, dopo avere dato notizia al Comune ed alle Province competenti per territorio, un piano di caratterizzazione.
La Regione, all'esito della conferenza di servizi, autorizza il suddetto piano.
Sulla base delle risultanze della caratterizzazione al sito è applicata la procedura di analisi del rischio specifica per la determinazione delle Csr.
Quando gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di Csr allora il soggetto "responsabile" sottopone alla Regione il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, se necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito (v. in tal senso art. 242 cit.).
Tali interventi sono imposti al responsabile dell'inquinamento e non al proprietario.
Grazie alle risultanze del piano di caratterizzazione si può progettare la bonifica previa verifica della distribuzione delle concentrazioni di inquinanti al di sopra delle Csc.
La Corte di Giustizia UE (grande Sezione) nella sentenza 9 marzo 2010 (causa n. 378/08), ha statuito (57 e 58) che, conformemente al principio "chi inquina paga", l'obbligo di riparazione incombe agli operatori solo in misura corrispondente al loro contributo al verificarsi dell'inquinamento o al rischio di inquinamento. Per potersi presumere l'esistenza di un siffatto nesso di causalità l'autorità competente - sempre secondo la Corte di Giustizia - deve disporre di indizi plausibili in grado di dar fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell'impianto dell'operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività.
La stessa Corte di Giustizia, intervenuta ancora con riferimento agli obblighi di bonifica, ha ritenuto che la mancata imposizione di tali misure anche al proprietario non contrasti con il diritto europeo, in quanto non sono configurabili fattispecie di responsabilità svincolata da un contributo causale alla determinazione del danno ambientale (Sez. III, sentenza 4 marzo 2015).
Ancora si consideri che "il commissario liquidatore è il detentore dei rifiuti secondo il diritto comunitario e, dunque, ha l'obbligo di rimuovere gli stessi e di avviarli a smaltimento o recupero, ovvero di avviare la messa in sicurezza d'emergenza, in quanto i rifiuti costituiscono sorgente primaria di contaminazione, con la conseguenza che al commissario, come alla curatela fallimentare, può essere legittimamente ordinata la predisposizione del piano di caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006 (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. I, n. 562 del 2018T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 669 del 2016)" (T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 2 gennaio 2019, n. 4).
In conclusione può dirsi che in base all'attuale Codice dell'Ambiente (per quanto identico discorso vale anche in base al previgente D.Lgs. n. 22 del 1997), l'obbligo di bonifica è posto in capo al responsabile dell'inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l'onere di ricercare ed individuare (artt. 242 e 244D.Lgs. n. 152 del 2006), mentre il proprietario non responsabile dell'inquinamento o altri soggetti interessati hanno una mera "facoltà" di effettuare interventi di bonifica (art. 245); nel caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari, le opere di bonifica saranno realizzate dalle Amministrazioni competenti (art. 250), salvo, a fronte delle spese da esse sostenute, l'esistenza di un privilegio speciale immobiliare sul fondo, a tutela del credito per la bonifica e la qualificazione degli interventi relativi come onere reale sul fondo stesso, onere destinato pertanto a trasmettersi unitamente alla proprietà del terreno (art. 253).
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