06/06/2020 - Riscossione: in caso di notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento non c’è necessità di redigere apposita relata
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Riscossione: in caso di notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento non c’è necessità di redigere apposita relata
05 Giu, 2020 by Redazione
Nell’Ordinanza n. 9429 del 22 maggio 2020 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità statuiscono che, in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, trova applicazione l’art. 26 del Dpr. n. 602/1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’Esattore (come accaduto nel caso di specie) di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica. Ciò risulta confermato implicitamente dal citato art. 26, secondo il quale l’Esattore è obbligato a conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione. Peraltro, la Suprema Corte aggiunge che, in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, del Dpr. n. 602/1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’Agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve (anche in omaggio al Principio di cd. “vicinanza della prova”) ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 del Cc., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione. Infine, i Giudici di legittimità sottolineano che, per la notificazione degli avvisi di accertamento tributario, l’omessa riproduzione della relazione di notifica nella copia consegnata al destinatario non comporta, nè l’inesistenza della notificazione ove non sorgano contestazioni circa l’esecuzione della stessa come indicata nell’originale dell’atto, nè la nullità, prevista invece nella diversa ipotesi di difformità del contenuto delle due relate, bensì una mera irregolarità.