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08/06/2020 - Adeguamento del diritto di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari

tratto da gazzettaufficiale.it
Adeguamento del diritto di protesto e delle indennita' di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari
Il D.M. 13 maggio 2020 stabilisce le nuove misure del diritto di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari
 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 maggio 2020 

 

Adeguamento del diritto di protesto e  delle  indennita'  di  accesso
relativi alla levata dei protesti cambiari. (20A02844) 

(GU n.140 del 3-6-2020)

 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'art. 8, ultimo comma della legge 12 giugno  1973,  n.  349,
che attribuisce al Ministro della giustizia la facolta' di stabilire,
alla fine di ogni biennio, le variazioni secondo gli indici del costo
della vita, dell'importo dei diritti e delle indennita' spettanti  ai
notai, agli ufficiali giudiziari ed  ai  segretari  comunali  per  la
levata dei protesti delle cambiali e dei titoli equiparati; 
  Visto il decreto ministeriale 8 marzo 2018; 
  Considerato che l'indice del costo della vita nel  periodo  2018  -
2020  ha  subito  la  maggiorazione  del   1,2   %,   come   indicato
dall'Istituto centrale di statistica; 
  Ritenuto,  pertanto,  opportuno  procedere  all'adeguamento   nella
misura del 1,2 % in aumento rispetto ai vigenti importi dei diritti e
delle indennita' di accesso; 
 
                              Decreta: 
 
  Gli  importi  minimo  e  massimo  del  diritto  di  protesto  e  le
indennita' di accesso previsti, rispettivamente,  dagli  articoli  7,
primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n.  349,  maggiorati  dal
citato decreto ministeriale del 26  marzo  2012,  sono  fissati  come
segue: 
    1. diritto di protesto: 
      minimo euro 2,20 + 0,03 = 2,23 
      massimo euro 47,46 + 0,57 = 48,03 
    2. indennita' di accesso: 
      a) fino a 3 chilometri: 
        euro 1,96 + 0,02 = 1,98 
      b) fino a 5 chilometri: 
        euro 2,32 + 0,03 = 2,35 
      c) fino a 10 chilometri: 
        euro 4,29 + 0,05 = 4,34 
      d) fino a 15 chilometri: 
        euro 6,05 + 0,07 = 6,12 
      e) fino a 20 chilometri: 
        euro 7,49 + 0,09 =7,58 
  Oltre i venti  chilometri,  per  ogni  sei  chilometri  o  frazione
superiore a  tre  chilometri  di  percorso  successivo,  l'indennita'
prevista alla precedente lettera e) e' aumentata 1,96 + 0,02 =1,98 
  Il presente decreto entra  in  vigore  il  primo  giorno  del  mese
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 13 maggio 2020 
 
                                                Il Ministro: Bonafede 
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