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06/06/2020 - “Nuove” capacità assunzionali

tratto da self-entilocali.it
Lombardia, del. n. 74 – “Nuove” capacità assunzionali
Pubblicato il 5 giugno 2020

Un sindaco ha chiesto un parere circa l’applicabilità delle nuove regole in materia di capacità assunzionali disposte dall’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019 e dal D.M. 17 marzo 2020, anche ad assunzioni programmate prima dell’entrata in vigore del D.M. attuativo e se la mobilità possa ancora considerarsi neutra.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 74/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 maggio, hanno precisato che:
  • Le assunzioni programmate dopo il 20 aprile 2020 sono sottoposte alla nuova disciplina dell’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019;
  • I piani triennali del fabbisogno di personale sono atti programmatori dunque preliminari, pertanto essendo distinti dalle procedure assunzionali non possono determinare con la loro adozione la data per l’individuazione della normativa da applicare alle procedure assunzionali, e in particolare ai criteri di determinazione della spesa sottoposta al principio della normativa vigente al momento della procedura di reclutamento;
  • In assenza di una disciplina transitoria, alle procedure assunzionali successive al 20 aprile 2020 dovrà essere applicata la nuova normativa di cui all’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, indipendentemente dalla precedente adozione del piano triennale del fabbisogno di personale, che si configura come strumento flessibile alla normativa vigente al momento della procedura di reclutamento in materia di spesa del personale.
La magistratura contabile ha precisato altresì che nel sistema delineato dall’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019 la c.d. neutralità della mobilità non appare richiamata  ai fini della determinazione dei nuovi spazi assunzionali, essendo questi ultimi legati alla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, mentre invece la neutralità della mobilità deriva dall’invarianza della spesa sostenuta per quei dipendenti che già gravano sui saldi di finanza pubblica.
Pertanto, secondo la magistratura contabile, nella deliberazione in commento, la neutralità in uscita  non può essere considerata cessazione dal servizio utile per liberare risorse  da destinare a nuove assunzioni anche nella nuova disciplina disposta dall’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, e che la predetta normativa è applicabile anche alle procedure assunzionali programmate dopo il 20 aprile 2020.
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