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05/06/2020 - Seconde case, lotta all'evasione 

tratto da Il Sole 24 Ore - Giovedì, 04 Giugno 2020
Seconde case, lotta all'evasione 
di G. Deb.
Il Sole 24 Ore - Giovedì, 04 Giugno 2020
 
Con la nuova Imu continuano a essere esenti dall' imposta le abitazioni principali purché non accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (abitazioni signorili, ville e castelli). Viene sostanzialmente confermata la definizione di abitazione principale intesa come immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Inoltre deve trattarsi di "unica unità immobiliare", pertanto in caso di due abitazioni autonomamente accatastate, unitariamente adibite ad abitazione principale, solo una delle due può essere ritenuta esente, salvo che non si proceda alla fusione catastale dei due immobili.
L' unica eccezione è costituita dall' unione di fatto ai fini fiscali, quando la fusione è impedita dalla distinta titolarità delle due case: si pensi all' ipotesi in cui le due unità contigue siano una di proprietà del marito, l' altra di proprietà della moglie. In questo caso l' esonero scatta comunque se si procede all' accatastamento unitario ai soli fini fiscali, a condizione però che le due unità immobiliari contigue non abbiano autonomia funzionale e reddituale. Sono esenti dall' Imu anche le pertinenze dell' abitazione principale, ma solo se classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un' unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all' unità ad uso abitativo. Le pertinenze "eccedenti" pagano invece l' Imu applicando l' aliquota ordinaria.
Continuano a non essere assoggettate all' imposta anche le fattispecie assimilate all' abitazione principale: unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, comprese quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in assenza di residenza anagrafica; i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice; un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale appartenente alla carriera prefettizia.
Scompaiono invece dai casi di assimilazione alle abitazioni principali gli immobili dei pensionati Aire, agevolazione non più riproposta anche perché soggetta ad una procedura di infrazione comunitaria. È rimasta comunque irrisolta, almeno dal punto di vista normativo, la questione delle doppie abitazioni dei coniugi situate in comuni diversi. La disciplina della nuova Imu riproduce la norma della vecchia Imu che prevede solo il caso in cui il nucleo familiare sia residente in immobili diversi nello stesso comune, esonerando solo una delle due abitazioni, ma nulla dice in ordine alle doppie case situate in comuni diversi. Si tratta di un fenomeno particolarmente diffuso in comuni turistici, in molti casi dettato da una mera convenienza e senza alcuna valida giustificazione (motivi di lavoro o separazione), con evidenti finalità elusive. L' elemento della convivenza dell' intero nucleo familiare non può essere comunque sottovalutato, per cui la questione andrebbe risolta applicando la giurisprudenza della Cassazione che esclude l' applicabilità della condizione di favore (tra le più recenti, le sentenze 18367/2019 e 4166/2020).
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