05/06/2020 - Rimedi per l'assenza del revisore: le indicazioni del Ministero
tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Rimedi per l'assenza del revisore: le indicazioni del Ministero
di Cristina Montanari - Responsabile dell'Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale
Un comune ha interpellato il Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali-Direzione Centrale della Finanza locale, in merito alle possibili alternative di fronte all'assenza prolungata per malattia del proprio revisore.
L'adito Dicastero risponde con un parere del 22 aprile 2020 in cui, in estrema sintesi, evidenzia che il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non contempla la figura del revisore supplente e, conseguentemente, non ritiene possibile, come ventilato dall'ente istante, l'utilizzo temporaneo del revisore di un altro comune o di uno dei revisori estratti come riserva dall'elenco regionale; al contrario, l'art. 235, comma 3, lett. c), del richiamato decreto, prevede che il revisore cessi dall'incarico per "impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente".
Dall'esame della normativa in materia, il Viminale desume chiaramente la volontà del legislatore di garantire la continuità dell'esercizio della funzione dell'organo di revisione, poste le sue importanti attribuzioni, in primis ex art. 239, a salvaguardia della piena funzionalità delle attività dell'ente locale; al riguardo: i) l'art. 235, comma 1, fa espresso riferimento all'istituto della proroga degli organi amministrativi alla scadenza dell'incarico; ii) il comma 3, lett. b), dello stesso art. 235, prevede che il revisore debba comunicare con un preavviso di almeno 45 giorni le dimissioni volontarie.
Secondo il Ministero, quindi, occorre interpretare in tale prospettiva la suddetta ipotesi di cessazione dall'incarico e, in particolare, il rinvio alla fonte regolamentare ai fini della definizione del periodo temporale al quale ancorare il concetto di "impossibilità", deve tener conto dell'evoluzione normativa relativa all'ampliamento delle funzioni attribuite all'organo di revisione ed alla connessa importanza acquisita dal revisore nell'ambito della gestione dell'ente locale, così che, anche nel caso in cui il regolamento comunale stabilisse un termine particolare, occorre contemperare il tutto con le esigenze di continuità dell'esercizio della funzione di revisore.
In ogni caso, ferma restando l'autonomia regolamentare dell'Ente per regolare i casi d'impossibilità allo svolgimento dell'incarico del revisore per un determinato periodo di tempo quali, come visto, la malattia prolungata, resta inteso che le relative norme vanno soppesate con attenzione, per non comprimere/violare il diritto soggettivo allo svolgimento dell'incarico da parte del revisore stesso.
Tanto premesso, in base ad un'interpretazione sistematica del quadro normativo vigente, a parere dell'Ufficio, per far fronte all'assenza prolungata per malattia del proprio revisore è percorribile solo l'ipotesi di applicazione della cessazione dall'incarico prevista dall'art. 235, comma 3, lett. c), TUEL, ovvero procedere alla nomina di un altro soggetto per scongiurare ogni possibile danno o pregiudizio a carico dell'ente; ciò, come visto, atteso che la normativa non contempla la figura del revisore supplente.
E' evidente che, in tal caso, l'Ente deve provvedere alla sostituzione nel più breve tempo possibile, per assicurare la piena funzionalità dell'organo.