05/06/2020 - Appalti, l'anticipazione del prezzo sale al 30%
tratto da Italia Oggi del 05.06.2020
Appalti, l'anticipazione del prezzo sale al 30%
di Elena Brunetto docente Anutel Nicola Nardin dirigente finanziario del comune di Venezia
Tra le diverse misure che il governo e il parlamento stanno assumendo per far fronte all'emergenza Covid, gli enti locali evidenziano dubbi sulla disposizione prevista dall'art. 207 del decreto legge n. 34/2020 che porta l'anticipazione del prezzo, prevista dall'art. 35, comma 18 del dlgs 50/2016, dal 20 al 30% del valore dei contratti d'appalto, «nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante». In momenti di grandi difficoltà economiche e finanziarie per gli enti, la lettura dell'ultimo periodo della norma fa immediatamente pensare che la stessa sarà difficilmente applicabile, almeno nel breve periodo e in particolare per gli appalti relativi a beni e servizi di parte corrente. La norma disciplina, al comma 1, le procedure già in corso, nonché quelle da avviare dal 19/5/2020 (data entrata in vigore del decreto) e il termine del 30/6/2021. Il secondo comma del medesimo articolo, introdotto dalla locuzione «fuori dei casi previsti dal comma 1» parrebbe invece intervenire direttamente e a regime sul suddetto comma 18 dell'art. 35 rendendo quindi facoltativo il riconoscimento dell'anticipazione per un importo non superiore complessivamente al 30% e introducendo, anche in questa fattispecie, il collegamento ai limiti e alla compatibilità delle risorse annuali disponibili. La disposizione, se applicata a regime, potrebbe risolvere le problematiche già evidenziate da più parti in merito alla copertura finanziaria dei contratti pluriennali per forniture di beni e servizi continuativi, sui quali è recentemente intervenuta la Commissione Arconet, prevedendo l'obbligo di stanziamento degli anticipi a valere sulla prima annualità del bilancio in cui viene avviato l'affidamento. A tale proposito giova per altro ricordare che l'art. 47-bis del dl 34/3019 convertito nella legge 58/2019 aveva già introdotto una specifica normativa, in modifica dell'art. 159 del suddetto dlgs 50/2016, limitatamente agli appalti del settore difesa e sicurezza, prevedendo al comma 4-bis che «in caso di contratti ad impegno pluriennale superiore a tre anni, l'importo dell'anticipazione di cui all'articolo 35, comma 18, del presente codice è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni».